Le sanzioni comminate per la violazione della ZTL devono essere documentate con immagini riportanti “il tempo, il ztl-ricorso-giudice-di-pace-prefetto-roma-studio-legale-jonas.gifluogo e l’identificazione del veicolo”.

Questo è il principio enunciato dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza numero 11633/2017. Il giudice ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, già affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia numero 8244/2007: la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una zona a traffico limitato non deve essere necessariamente immediata, purché però la stessa sia documentata con immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso.

In particolare, il principio della necessaria documentazione della violazione tramite foto non è altro che la precisazione di quanto stabilito dall’articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 il quale, al primo comma, prevede anche che gli impianti utilizzati per l’accertamento devono rilevare i dati riguardanti “il tempo, il luogo e l’identificazione dei veicoli“.

Ad avviso del giudice, quindi, le foto utilizzate per la contestazione differita della violazione del divieto di circolare in una ZTL devono necessariamente contenere tutti e tre tali elementi, ovverosia tempo, luogo e veicolo. In caso contrario, il ricorso deve essere accolto.

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