VACANZA ROVINATA: Rumori, odori o situazioni igieniche intollerabili? Totale assenza di spettacoli e intrattenimento come invece riportato sul catalogo? Cibo di pessima qualità? Escursioni senza l’assistenza di una guida turistica? Monolocale anziché una suite?
La responsabilità
In linea generale in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati, il tour operator o l’agenzia viaggi sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.
Il risarcimento è dovuto anche nel caso in cui la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (ad es. l’albergo, la compagnia aerea, ecc.). Naturalmente è nel diritto del tour operator o dell’agenzia viaggi rivalersi nei confronti dei terzi prestatori dei servizi responsabili dell’inadempimento che ha cagionato danni al turista.
L’art. 47 del Codice del Turismo stabilisce anche che nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al “tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Si tratta, in altri termini, del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che si sostanzia nel disagio, nello stress e nella stanchezza subiti dal turista per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo magari dopo un anno di intenso lavoro o di studio.
La protezione assicurata al consumatore turista in caso di vacanza rovinata non cambia anche in caso di viaggi, vacanze o pacchetti turistici acquistati online.
Che fare
E’ bene “raccogliere le prove” dei disservizi, documentando le carenze della struttura con foto e video che andranno a corredare il reclamo e l’eventuale richiesta giudiziale di risarcimento del danno.
Raccogliete, dunque, tutte le prove possibili mediante foto, filmati e testimonianze e inviate un dettagliato reclamo al tour operator una volta tornati a casa: si ha tempo 10 giorni per inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per denunciare “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati” e chiedere quindi un indennizzo.
Se questa via si rivela inutile, il turista può ricorrere al Giudice Pace se la pretesa risarcitoria non supera la somma di € 5.000,00. In caso contrario la competenza passa al giudice ordinario
Risarcimento del danno
Si ha diritto al risarcimento del danno quando il tour operator non riesce a dimostrare di aver esattamente adempiuto ai suoi obblighi (derivanti dal contratto che ha ad oggetto il pacchetto turistico “tutto compreso”). L’organizzatore si salva solo se dimostra che il suo inadempimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Il viaggiatore, dal canto suo, deve dimostrare il danno subito, che non deve essere di minima importanza.
Fondamentale è dunque conservare il titolo di viaggio e ogni ricevuta che attesti spese extra sopportate per far fronte ai disservizi, nonché le prove (fotografiche, video, testimoniali) che dimostrino al giudice gli inadempimenti dell’organizzatore.
Si può chiedere il risarcimento sia per i danni patrimoniali (per maggiori spese sostenute non previste) che per i danni morali da “vacanza rovinata” (sofferenze psichiche, stress, disagi, turbamenti), desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” del pacchetto acquistato.
Quanto al danno patrimoniale, esso si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; oppure: a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo / ho dovuto pagare una notte in hotel ed ho pertanto diritto al rimborso.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax. la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7256 del 11.05.2012 ha ritenuto sufficiente la prova fornita dai turisti circa l’inadempimento dell’operatore turistico ai fini del riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata. Per meglio dire, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” – affermano i giudici- inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, può essere fornita dal viaggiatore dimostrando l’inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
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