Capita spesso al turista che la vacanza non si svolga come si aspettava e che ciò provochi in lui un profondo disagio. In questi casi ci si chiede come ottenere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti durante il viaggio.
Si tratta del c.d. “danno da vacanza rovinata”, cioè quel danno subito dal turista derivante dalla lesione del suo interesse a godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago e riposo.

È un danno che si distingue da quello tipicamente patrimoniale poiché non consiste unicamente in una perdita economica legata agli esborsi economici sostenuti (esborsi che si hanno quando, ad esempio, viene smarrito un bagaglio oppure si è costretti a pernottare in albergo a causa di ritardi nella partenza del volo).

Tale concetto ha subito varie evoluzioni negli anni, fino a giungere ad una definizione precisa nel c.d. Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) che all’art. 47 recita: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Insomma, ogni qual volta, durante la nostra vacanza, avviene un imprevisto di non scarsa importanza, si ha diritto al risarcimento del danno, che sarà quantificato in base al tempo di vacanza che ci sarà sottratto e alla unicità dell’occasione che perderemo a causa dell’imprevisto.

Ma cosa deve fare il turista nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento per la sua vacanza rovinata?

deve provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento da parte dell’organizzatore (ad esempio, fotografie o video dei luoghi che dimostrino che i servizi offerti non corrispondono a quelli previsti dal contratto, che la struttura alberghiera non ha le caratteristiche promesse oppure le escursioni effettuate sono minori rispetto a quelle previste, etc.);

Inoltre, deve presentare reclamo tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio;

se l’organizzatore contesta la propria responsabilità, il turista potrà promuovere un giudizio civile nei suoi confronti.

Vuoi sapere se la tua disavventura vacanziera ti dà diritto ad un risarcimento? Chiedi un parere GRATUITO!

Contattaci
Invia