Con ordinanza del 19 ottobre 2015, il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti attualmente più dibattuti in materia bancaria, ribadendo la necessità di computare, ai fini della verifica dell’ usura del tasso, anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora.
Si legge nel provvedimento che: “Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo in esame deve tenersi conto anche della commissione o penale per estinzione anticipata del credito alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1, V comma della legge numero 108/96 “.
Quest’ultima infatti è la legge emessa in tema di usura che specifica che per la determinazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e/o conto corrente, si tiene conto delle commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e di tutte le spese escluse quelle delle imposte e tasse.
In realtà questo principio è affermato anche dalle norme europee e precisamente dalla direttiva 87/102/CE , 90/88 e 98/7/CEE la quale stabilisce che il TAEG deve comprendere tutti i costi del credito.
Così come statuito dal Tribunale di Pescara, con sentenza 28 novembre 2014, anche secondo il Tribunale di Bari, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso soglia, è necessario computare anche la commissione o penale di estinzione anticipata del mutuo, e ciò, ai sensi dell’art. 644 c.p. e della sentenza del 9 gennaio 2013, n. 350 della Suprema Corte di Cassazione.
Si ricorda in proposito come la sentenza n. 350 del 2013 della Cassazione, che nel rispetto delle leggi e delle direttive sopra richiamate ha stabilito che per verificare se i tassi effettivamente superano la soglia di usura, vanno considerate tutte le spese addebitate dall’istituto finanziario (interessi veri e propri, spese, penali) che vanno a comporre il TEG (tasso effettivo globale) e quest’ultimo risultato va poi comparato al tasso soglia.
Dunque per la verifica del tasso e capire se il tasso pattuito supera o meno il tasso soglia, è necessario vedere il tasso convenuto nel contratto di mutuo e deve tenersi anche conto dei costi previsti in contratto ovvero:
· spese di istruttoria pratica;
· commissioni d’incasso;
· assicurazioni obbligatorie;
· interessi di preammortamento;
· interessi di mora;
· nonché, penali di anticipata estinzione, ecc.
Ottenuto, quindi, il tasso reale applicato al contratto di mutuo, questo deve essere poi comparato al tasso soglia dichiarato con decreto ministeriale ad ogni trimestre, considerando l’epoca della stipulazione del contratto di mutuo. Se detto tasso risulta essere superiore al tasso soglia, il contratto di mutuo per legge si trasforma in un contratto a titolo gratuito e non più oneroso.
In sostanza parte mutuataria deve restituire solo il capitale e non deve più versare alcun interesse.