In merito alle tutela del consumatore nella firma delle cd. “clausole vessatorie” occorre fare un po’ dichiarezza.

Al fine di costituire una più forte tutela per il consumatore – contraente debole, il legislatore, nell’ambito delle condizioni generali di contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l’aderente.

E così, l’art. 1341 comma 2 c.c. statuisce che in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente:

a) limitazioni di responsabilità
b) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’aderente
c) decadenze
d) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
e) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti
f) tacita proroga o rinnovazione del contratto
g) clausole compromissorie e clausole di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

A confermare il suddetto orientamento è il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 24 aprile 2018, n. 623.

Infatti, nelle intenzioni del legislatore, la specifica sottoscrizione di alcune clausole particolarmente sbilanciate in favore di chi le ha predisposte varrebbe a destare l’attenzione del contraente debole, che accettando “in blocco” le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall’altro contraente potrebbe non valutare adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall’applicazione della disciplina legale del contratto.

Si prevede, così, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”: con la prima, l’aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.

Al riguardo, è pacifico che non occorrono tante firme quante sono le clausole vessatorie: una sottoscrizione è sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purchè queste ultime siano chiaramente individuate.

Il Tribunale di Reggio Emilia aderendo al consolidato insegnamento della giurisprudenza ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

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