Se il tuo treno viene cancellato, Trenitalia dovrà rimborsarti non solo il biglietto ma anche i costi eventualmente sostenuti per raggiungere la meta con altro mezzo di trasporto. Ad affermarlo è il giudice di pace di Frosinone, nella recente sentenza n. 47/2015.
Nel caso di specie, il magistrato ha ritenuto fondata la richiesta di rimborso di alcuni passeggeri del treno, la cui corsa era stata annullata da Trenitalia a causa di uno sciopero del personale. Il rimborso, secondo il Giudice, doveva ricomprendere non solo il biglietto ferroviario ma anche i costi sostenuti per effettuare il viaggio con la loro autovettura onde non perdere un ulteriore treno che avrebbero dovuto prendere in coincidenza con quello soppresso.
In questo caso, Trenitalia è stata chiamata ad esborsare somme pari al costo del parcheggio dell’autovettura, del carburante e del pedaggio autostradale, ossia di tutti i costi sostenuti dai consumatori a causa della cancellazione del treno.
Nulle sono state ritenute le clausole in base alle quali la predetta società, in caso di ritardi o interruzioni del servizio, sarebbe tenuta solo al rimborso totale o parziale del biglietto.
Un precedente importante perche’ il giudice ha riconosciuto che e’ vessatoria la disciplina contrattuale di Trenitalia, li’ dove stabilisce che l’unico rimborso sarebbe il costo del biglietto: il viaggiatore, al momento della conclusione del contratto di viaggio, non era posto in condizione di conoscere questa clausola. Per questo il giudice, dott.ssa Caterina Di Vito, ha ritenuto nulle le clausole del contratto, e Trenitalia soggetta alla generale disciplina civilistica, accettando la richiesta di rimborso danni da parte dei ricorrenti.
Infatti, a tali clausole si applica l’articolo 36 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), nella parte in cui sancisce la nullità delle clausole delle quali il consumatore non ha avuto conoscenza prima della conclusione del contratto.
Trenitalia, dunque, è soggetta alla generale disciplina privatistica ed è tenuta ad indennizzare tutte le conseguenze patite dal passeggero a seguito del suo inadempimento.