Il contribuente che dimostra di pagare già la Tari (in passato Tarsu e prima ancora Tares) sull’immobile dove ha la residenza, non è più obbligato a pagarla anche sull’appartamento, sempre di sua proprietà, ma disabitato.
Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza (sent. n. 7001/2014) che ha annullato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente, dal canto suo, invocava la nullità dell’atto sostenendo che, nell’immobile, non aveva mai abitato. I giudici di secondo grado gli hanno dato ragione.
Infatti, secondo i giudici, “non si deve pagare tale imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile se quest’ultimo, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasto inoccupato”. Ovviamente è a carico del contribuente dimostrare il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata anche per quanto riguarda la presenza di mobili ed elettrodomestici o l’attivazione delle utenze come acqua, luce e gas. Nel caso di specie, tale circostanza era stata dimostrata a mezzo di dichiarazione spontanea inviata dal ricorrente al Comune di Roma e dal fatto che il contribuente, nello stesso periodo, ha abitato in un altro immobile, dove gli è stata inviata, per gli stessi anni, la Tarsu.
Non si può negare che il Ministero abbia più volte precisato che la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze (per esempio, l’acqua o la luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione dell’immobile. Ma è sempre concesso al contribuente dimostrare il contrario, ossia il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata. Ovviamente, la mancanza di allacciamenti può essere provata attraverso documentazione scritta, e questo è sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa. Per verificare, invece, l’assenza di arredi è necessaria un’ispezione sul luogo, che quasi nessun Comune fa. E allora possono supplire altre prove, come per esempio il fatto che il contribuente abbia sempre abitato un altro immobile e per quest’ultimo abbia corrisposto il relativo tributo sui rifiuti.

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