Costi sproporzionati e fuori dal mercato: l’ iva, ai sensi degli artt. 19, 21 del Dpr 633/72, non può essere detratta.
Il contribuente deve provare l’inerenza dei costi dedotti. Altrimenti l’amministrazione finanziaria può presumere l’oggettiva inesistenza se manca la dimostrazione e il costo sostenuto è sproporzionato. Alle stesse condizioni l’Iva è indetraibile anche se è stata versata. È quanto emerge dalla sentenza 6972/2015 della Cassazione.
Detraizione IVA (ex art. 26, comma 2 del DPR 633/1972) su abbuoni o sconti commerciali: Quando è legittima?
Se le aziende praticano sconti ai clienti, l’IVA può essere detratta. Tale detrazione è indebita se non viene fornita dal contribuente la prova che legittima il suo diritto. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 21182 dell’8 ottobre 2014.