Se l’automobilista sosta per un tempo superiore rispetto a quello per cui ha pagato il Comune potrà chiedergli solo la differenza, ma certamente non potrà punirlo con le contravvenzioni. Le sanzioni amministrative devono essere comminate solo se c’è la violazione di una disposizione.
Questa è un’interpretazione condivisa anche dal governo, come si legge nella nota n. 53284 del 12 maggio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Nelle aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma il protrarsi della sosta oltre al termine entro il quale è stato effettuato il pagamento non prevede una violazione al Codice della Strada bensì si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l’Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse.” In pratica, se il ticket scade andrebbe pagata solo la differenza rispetto al tempo aggiuntivo, non una multa.
Ma procediamo con ordine.
Non esiste una norma di legge che sanzioni il mancato rinnovo del ticket: il codice della strada regola solo l’ipotesi del primo pagamento, stabilendo che il ticket debba essere esposto in modo visibile (di solito sul parabrezza), ma nulla dice con riferimento al caso in cui lo stesso, una volta scaduto, non venga rinnovato, con l’acquisto di uno successivo.
Il Ministero dei Trasporti, nella nota citata del 12 maggio 2015, confermava che la lacuna del codice della strada poteva essere colmata a livello locale: spettava, cioè, ai Comuni emettere regolamenti che disciplinassero la sosta a pagamento, rendendo così legittime le multe a “grattino” scaduto.
Ebbene, queste ordinanze non sono mai state emesse dalla gran parte dei Comuni italiani; così le contravvenzioni continuano ad essere nulle. L’automobilista che impugni, dunque, la multa, avrà diritto a che il Comune esibisca, davanti al giudice, una copia autentica di tale ordinanza, mancando la quale la sanzione è nulla.
A tal proposito, però, la giurisprudenza di merito precisa:
Secondo il Giudice di Pace di Orbetello sent. n. 3/2014 del 6.03.2014 anche una eventuale regolamentazione comunale sarebbe addirittura incostituzionale andando a interferire in una materia – quella tributaria – rilasciata dalla Costituzione solo alla legge del Parlamento o del Governo.
Particolare è, poi, la sentenza del Tribunale di Verona sent. n. 298/2015. secondo cui, nella gran parte dei verbali della polizia, con cui viene elevata la contravvenzione per ticket scaduto sulle strisce blu, venga riportata la violazione di un articolo di legge sbagliato. In pratica, ad essere violato non è l’articolo 157 del codice della strada (“Arresto, fermata e sosta dei veicoli) ai commi 6 e 8, bensì l’articolo 7 (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) al comma 15.
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