In caso di sinistro stradale che cosa fare? Ecco una guida sintentica per non sbagliare.

La denuncia di sinistro alla propria compagnia assicurativa

La prima cosa da fare successivamente alla verificazione di un sinistro stradale è quella di comunicare tempestivamente (entro tre giorni in base all’art. 1913 c.c.) l’accaduto alla propria assicurazione e a quella di controparte (se nota), infatti la mancata comunicazione potrebbe portare a una riduzione dell’indennità o addirittura alla perdita della stessa.

Nel caso in cui vi sia accordo tra i due conducenti sulla dinamica dell’incidente è sufficiente compilare e poi trasmettere alla compagnia una delle copie del modulo blu di contestazione amichevole (C.A.I). Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare la firma di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro a riprova dell’esistenza di un accordo sulla dinamica dell’evento.

In questo caso, non essendovi dubbi sulle modalità di realizzazione del sinistro stradale, le tempistiche per il risarcimento sono significativamente ridotte.  Viceversa, nel caso in cui manchi l’accordo tra le parti sulla dinamica del sinistro è comunque importante compilare il CAI e trasmetterlo – seppur sottoscritto solo da una parte – alla compagnia così che sia messa a conoscenza dell’accaduto e, allo stesso tempo, della “propria” versione dei fatti. In mancanza è sempre possibile inviare una comunicazione alla propria compagnia e a quella di controparte via raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata

La mancata denuncia può produrre conseguenze sul diritto al risarcimento e, anche nell’eventualità in cui non si sia patito alcun danno, la compagnia potrebbe agire nei confronti del soggetto che ha omesso di segnalare il sinistro per recuperare quanto ingiustamente liquidato a terzi e non avrebbe pagato se adeguatamente informata sulla dinamica del sinistro.

La procedura.

In caso di sinistro sono due le possibili vie perseguibili per richiesta risarcitoria:

La prima via, quella del risarcimento diretto, consente di ricevere il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione e non da quella assicuratrice dell’altro veicolo, permettendo, quindi, una riduzione delle tempistiche. Tuttavia, tale procedura “agevolata” non è sempre applicabile infatti, affinché possa operare, è necessario che:

  1. siano coinvolti non più di due veicoli a motore;

  2. entrambi i veicoli siano immatricolati ed assicurati in Italia;

  3. il sinistro abbia provocato solo danni ai veicoli, alle cose trasportate o, tutt’al più, delle lesioni personali di lieve entità al conducente (ossia, massimo 9 punti di invalidità);

Le tempistiche per il risarcimento si riducono significativamente quando le parti sono d’accordo sulla dinamica del sinistro e hanno, quindi, sottoscritto entrambe il modulo CAI.

Nel caso in cui non sia possibile (o non si voglia) seguire la procedura di indennizzo diretto, subentra la procedura ordinaria: in questo caso, la richiesta risarcitoria deve essere inoltrata non alla propria assicurazione bensì a quella dell’altro veicolo coinvolto, il cui conducente si ritiene essere responsabile del sinistro. Tale richiesta deve contenere, oltre al codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, anche l’indicazione dei giorni, delle ore e del luogo in cui il veicolo o i beni danneggiati sono disponibile per la perizia dei danni.

I termini per l’offerta di risarcimento

A prescindere della procedura risarcitoria attivata la compagnia assicurativa deve formulare un’offerta entro 60 giorni dal giorno di ricezione della richiesta di risarcimento per i danni ai veicoli e alle cose trasportate; tale termine viene appunto ridotto a 30 giorni – sempre decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento – nel caso in cui il modulo CAI sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Il termine sale invece a 90 giorni per l’offerta di risarcimento per i danni causati alla persona e decorre dal giorno di trasmissione del certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione della patologia conseguente al sinistro.

Una volta ricevuta l’accettazione (o il rifiuto) dell’offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni. Che diventano 30 giorni nell’eventualità di mancata risposta all’offerta.

Tutti i termini indicati valgono solo laddove le richieste presentate siano complete di tutte le informazioni necessarie, diversamente la compagnia è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia una richiesta d’integrazione delle informazioni. In questo caso, i termini decorreranno dalla ricezione delle integrazioni.

In presenza di validi motivi, la compagnia può infine comunicare – sempre entro i termini sopra indicati – la volontà di non risarcire i danni indicando le esatte ragioni per le quali non ritiene di fare un’offerta.

Contattaci
Invia