La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’ assegno divorzile . Dunque, anche se il successivo legame si rompe, l’assegno non è più dovuto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza del 3 aprile 2015 n. 6855.

La decisione di creare una nuova famiglia, per quanto fuori dal matrimonio, infatti, ha sostenuto la prima sezione della S.C., è frutto di una libera e consapevole scelta e chi la assume deve tenere in debito conto che questa, per quanto stabile, in futuro può anche cessare, facendo salvi ovviamente i diritti dei figli eventualmente nati dall’unione.

Non vi è, dunque, nessuna “quiescenza” del diritto all’assegno che lo farebbe risorgere in seguito alla rottura della convivenza tra i familiari di fatto, ma un esonero definitivo dall’obbligo posto a carico dell’ex coniuge (il quale, altrimenti sarebbe onerato del sostentamento economico di una donna che ha avviato un progetto di vita e familiare insieme a un altro), sebbene in assenza di apposita normativa, hanno sottolineato gli Ermellini, occorra sempre una decisione del giudice per accertarlo.

La Suprema corte supera così anche il precedente orientamento (Cassazione n. 17195/2011) secondo cui al sorgere di una nuova “famiglia” vi sarebbe una sorta di «quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto».

Una decisione, quella del Palazzaccio, che assume molta importanza anche sotto l’aspetto della rilevanza della coppia di fatto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità: laddove, infatti, i conviventi elaborino un “progetto e un modello di vita in comune” che riveste i connotati della stabilità e della continuità, questo va considerato come una “vera e propria famiglia di fatto”, hanno ribadito i giudici di legittimità, che non può che rescindere qualsiasi legame con il tenore di vita che caratterizzava la precedente convivenza matrimoniale, facendo cadere ogni presupposto per il riconoscimento di un assegno divorzile.

Secondo i giudici di Piazza Cavour la nuova convivenza deve avere «i connotati di stabilità e continuità», costituendo «un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio». Solo in questi casi, infatti, la «mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”». «A quel punto – prosegue la Corte – si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile». Anche se, precisa la sentenza, «non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale».

In conclusione si può affermare che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.

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