Tempi del procedimento e sanzioni del Garante Privacy: cosa cambia per le imprese

Quando un’azienda riceve una richiesta di informazioni o una notifica di avvio di un procedimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali, la reazione immediata del management si concentra su due fronti: la difesa nel merito e il fattore tempo. Esiste un termine oltre il quale l’Autorità perde il potere di sanzionare l’impresa? La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 22791 del 6 luglio 2026, ha chiarito questo delicato equilibrio.anzioni garante privacy - tempi e rischi per aziende

Questa pronuncia è rilevante per il mondo corporate perché chiarisce i limiti della strategia difensiva basata esclusivamente sulla tardività del provvedimento e richiama l’attenzione sui rischi connessi alla sovraesposizione di dati di terzi.

Il caso concreto e il confine tra informazione e illecito

La vicenda nasce dal reclamo di due privati contro una casa editrice. In un libro di interesse pubblico l’autrice aveva inserito, oltre ai fatti e alle generalità, dettagli sui figli di uno dei protagonisti: nomi, titoli di studio e attività professionali. Il Garante ha ritenuto che quei dettagli eccedessero l’essenzialità dell’informazione e ha irrogato una sanzione pecuniaria.

La casa editrice ha impugnato sostenendo che il ritardo dell’Autorità (oltre un anno e dieci mesi dal reclamo) annullasse il provvedimento; la Cassazione ha invece escluso che il superamento del termine di definizione del reclamo comporti automaticamente la decadenza del potere sanzionatorio.

Tempi del procedimento e cosa cambia per le imprese

Il principio di minimizzazione e i rischi pratici

La sentenza ribadisce il principio di pertinenza e necessità dei dati trattati e diffusi: ogni dato personale deve essere strettamente necessario allo scopo informativo. Nel caso esaminato, i titoli di studio e le professioni dei figli non aggiungevano valore informativo rilevante e hanno reso quei soggetti identificabili, superando il limite dell’essenzialità.

Per le imprese questo significa che anche contenuti di marketing, case study o post aziendali apparentemente innocui possono violare il GDPR se contengono dettagli non necessari che permettono l’identificazione di persone non pubbliche.

Raccomandazioni pratiche rapide

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