In merito alle sanzioni per la violazione delle norme legate al Coronavirus occorre fare chiarezza.
Fino al 25 marzo coloro che non rispettavano le norme di contenimento emanate nel caos governativo e mediatico, venivano sanzionati con l’applicazione dell’art. 650 c.p. L’art. 650, lo ricordiamo, punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica.
Sicché, da numerosi fonti, si rilevavano circa 100 mila violazioni delle norme con conseguenti denunce per violazione dell’art. 650 c.p.
L’esecutivo, onde evitare di ingolfare la giustizia penale ha ben pensato di eliminare ogni rilevanza penale di tali comportamenti. Infatti, si legge nel DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 4 comma 8 “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.
Sicché se vi hanno colto a circolare e violare le norme di contenimento legate al Coronavirus prima del 25 marzo state tranquilli tutto si risolve in sanzioni amministrative.
Se vi state domandando quale sarà l’importo della sanzione è lo stesso decreto che ci dice che sarà pari alla sanzione minima ridotta della metà, ossia di 200 euro.