risoluzione contratto finanziamento collegatoNella realtà quotidiana, è sempre più comune acquistare beni e servizi di grande valore, come un’auto o nuovi infissi per la casa, attraverso un finanziamento. Questo strumento consente di dilazionare il pagamento nel tempo, rendendo accessibili spese spesso importanti. Tuttavia, è fondamentale conoscere anche le condizioni e le implicazioni legate alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato, ovvero la possibilità di recedere o annullare l’accordo finanziario in determinate situazioni. Comprendere questi aspetti è essenziale per tutelarsi e gestire al meglio le proprie scelte di acquisto.

Che cos’è un contratto di finanziamento collegato

Nel settore del credito al consumo, è frequente che il cliente sottoscriva un contratto di finanziamento per acquistare beni o servizi specifici tipo serramenti, automobili ecc. Quando tale prestito è legato in modo funzionale alla fornitura di un bene, si parla di contratto di finanziamento collegato.

Ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d) del T.U. Bancario (D.lgs. 385/1993), un contratto di credito si considera “collegato” quando:

La normativa prevede che questi contratti non siano più considerati separati, ma giuridicamente interdipendenti, così da offrire una protezione effettiva al consumatore.


La risoluzione del contratto in caso di inadempimento del fornitore

La norma chiave è l’art. 125-quinquies TUB, che attribuisce al consumatore il diritto di risolvere anche il contratto di finanziamento se il fornitore non adempie.

Secondo tale articolo:

Si tratta di una tutela concreta, che sposta l’onere del rischio dal consumatore al soggetto che ha scelto di finanziare l’acquisto.


Tre sentenze recenti: quando il giudice dà ragione al consumatore

Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 498/2024

Il consumatore aveva sottoscritto un finanziamento per l’acquisto di infissi, mai consegnati. Il giudice ha dichiarato risolto il contratto di finanziamento e ordinato alla società finanziaria di restituire € 4.142,50, somme già pagate, con gli interessi legali.


Tribunale di Lecce, Sentenza n. 773/2024

In questo caso, oggetto del finanziamento era un impianto di accumulo per energia solare mai entrato in funzione. La fornitura non rispettava i requisiti tecnici minimi. Il contratto è stato risolto per grave inadempimento, con rimborso di € 5.574,03 a favore del consumatore.


Tribunale di Potenza, Sentenza n. 62/2023 (ex Melfi)

Anche qui il finanziamento era finalizzato all’acquisto di infissi mai consegnati. La risoluzione del contratto di compravendita ha determinato automaticamente la caducazione del contratto di finanziamento collegato, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna del fornitore alla restituzione dell’importo ricevuto.


Quando puoi chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento collegato

Puoi agire per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento collegato se:

  1. Il contratto è giuridicamente collegato al contratto di fornitura;

  2. Hai inviato una messa in mora formale al fornitore;

  3. Il grave inadempimento riguarda la mancata consegna o un difetto sostanziale del bene/servizio.


Conclusione

La giurisprudenza recente conferma che il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato è uno strumento reale ed efficace per tutelare i consumatori.

Se hai sottoscritto un contratto di prestito per l’acquisto di un bene mai ricevuto o difettoso, non sei obbligato a continuare a pagare: puoi chiedere la risoluzione e ottenere il rimborso delle rate già versate.


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