L’approvazione della nuova riforma donazioni legge 182 del 2025 ha rivoluzionato il diritto immobiliare e successorio in Italia. Questo provvedimento, entrato in vigore il 18 dicembre 2025, ha modificato in modo incisivo gli articoli 561, 562, 2652, 2690 e, soprattutto, il 563 del codice civile.
L’intervento trasforma radicalmente la tutela dei legittimari, che passa da reale a obbligatoria. Il legittimario leso conserva un diritto alla reintegrazione della propria quota, ma la riduzione non pregiudica i terzi acquirenti onerosi, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’art. 2652 c.c.; il rimedio principale è indennitario.
Si tratta di un riassetto delicato. Il legislatore ha bilanciato due valori di pari rango: la protezione dei diritti dei legittimari e la necessità di garantire la stabilità dei traffici giuridici. Questo sblocca finalmente la commerciabilità degli immobili donati e tutela gli operatori del credito.
Fase Transitoria: Quando Scatta la Nuova Riforma Donazioni Legge 182?
Il secondo comma dell’articolo 44 della Legge Semplificazioni introduce un articolato regime transitorio. Comprendere queste regole è fondamentale per capire come cambiano l’azione di riduzione e la circolazione dei beni di provenienza donativa.
La data di demarcazione fondamentale è il 18 dicembre 2025, giorno di entrata in vigore della norma; la disciplina si applica in base al momento di apertura della successione (art. 456 c.c.), e non alla data in cui è stata stipulata la donazione.
Ecco come si dividono i due scenari in base alla morte del donante:
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Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025: Restano disciplinate dal sistema previgente (fino alle ore 24:00 del 17/12/25).
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Successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in poi: Si applica integralmente la nuova riforma donazioni legge 182.
Comprare casa ricevuta in donazione prima del 2025: cosa si rischia?
La scelta del legislatore si riflette anche sulle donazioni antecedenti se il donante è ancora in vita. Se Tizio ha donato un immobile nel 2024 e muore dopo il 18 dicembre 2025, si applica la nuova legge. I legittimari lesi non potranno più esercitare la tradizionale azione di restituzione contro il terzo acquirente a titolo oneroso, beneficiando invece di una tutela indennitaria.
Inoltre, dopo il 18 dicembre 2025, in assenza dell’apertura della successione, non è più possibile notificare o trascrivere un atto di opposizione alla donazione.
Il termine di decadenza del 18 giugno 2026
Per le successioni aperte prima del 18/12/2025, la domanda di riduzione o l’atto stragiudiziale di opposizione deve essere notificato e trascritto entro il 18/06/2026; decorso tale termine si applica la nuova disciplina.
Si ricorda che la tutela previgente è preservata solo se la domanda di riduzione o l’atto stragiudiziale di opposizione sono sia notificati sia trascritti entro il termine del 18/06/2026; la sola notifica senza trascrizione non è sufficiente a pregiudicare i terzi acquirenti.
La funzione di questo semestre transitorio è preclusiva: la mancata notifica e trascrizione comporta la definitiva inapplicabilità del vecchio sistema restitutorio.
Analisi degli Effetti della Riforma Donazioni Legge 182 sulla Circolazione Immobiliare
Per valutare l’impatto pratico della riforma, dobbiamo analizzare tre diversi scenari operativi basati sullo stato del bene e sulla sua provenienza.
A) L’immobile di provenienza donativa è stato venduto a terzi
Se il donatario ha già alienato il bene, la nuova riforma donazioni legge 182 sopprime il diritto di seguito verso gli acquirenti onerosi, modificando l’art. 563 c.c. Restano salvi solo i casi di trascrizione anteriore previsti dall’art. 2652, n.1.
I legittimari lesi non possono più aggredire la casa, ma ottengono un diritto di credito verso il donatario. Tale credito non è pari al valore pieno del bene, ma è un obbligo di compensazione nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. In caso di insolvenza del donatario, permane una responsabilità sussidiaria del solo acquirente a titolo gratuito, nei limiti del suo arricchimento.
B) L’immobile è ancora nella disponibilità del donatario
Se la casa è ancora nelle mani di chi l’ha ricevuta, l’azione di restituzione in natura ex art. 561 c.c. sopravvive, ma viene ridefinita. La restituzione a favore del legittimario non ha più effetto purgativo rispetto ai pesi e alle ipoteche costituiti dal donatario (come l’ipoteca iscritta della banca).
Il legittimario recupera l’immobile gravato dal peso o dall’ipoteca, ma il donatario è tenuto a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene. La garanzia della banca resta quindi solida sul bene.
Il conguaglio è determinato in base al minor valore del bene gravato rispetto al valore che avrebbe avuto libero da gravami, tenendo conto del valore di mercato al momento della reintegrazione e della quota di legittima spettante; la quantificazione segue i criteri civilistici ordinari e può richiedere perizia. Resta comunque contenuto nei limiti di quanto necessario a reintegrare la quota di legittima spettante.
C) Provenienze donative vs Provenienze successorie
L’art. 561 c.c. distingue oggi nettamente i gravami posti dal donatario da quelli del legatario. Nel perimetro delle sole provenienze successorie, l’art. 2652, n. 8, c.c. riduce da dieci a tre anni dall’apertura della successione il termine entro cui il legittimario leso può trascrivere l’azione per pregiudicare i terzi. Decorso il triennio, le ipoteche iscritte dall’erede o legatario restano definitivamente efficaci, allineando la stabilità della provenienza successoria a quella della donazione.
Comprare Casa Donata e Mutuo in Banca: Cosa Cambia Ora?
Prima delle novità introdotte dalla riforma donazioni legge 182, la provenienza donativa bloccava il mercato immobiliare. Le banche rifiutavano spesso di concedere mutui su case donate per il rischio che un erede legittimario potesse pretendere la restituzione del bene in natura. Per superare l’ostacolo, la prassi richiedeva la stipula delle polizze assicurative “Donazione Sicura”, i cui premi gravavano sulle tasche delle famiglie a fronte di contenziosi reali quasi inesistenti.
La nuova disciplina riduce l’esigenza pratica delle polizze ‘Donazione Sicura’, ma non obbliga le banche a rinunciarvi: gli istituti mantengono discrezionalità valutativa e potranno richiedere garanzie in base alla propria politica di rischio. L’effetto protettivo per l’istituto di credito è ora previsto ex lege, rendendo l’immobile immediatamente più fluido sul mercato.
Gli adempimenti pubblicitari del Notaio (Art. 2648 c.c.)
Se le modifiche alla tutela reale sono contenute nell’art. 44 della Legge Semplificazioni, la medesima legge introduce un’altra importante novità in materia di pubblicità immobiliare all’articolo 41.
Questa norma modifica l’art. 2648 c.c., stabilendo che in presenza di accettazione tacita di eredità derivante da comportamenti concludenti (facta concludentia ex artt. 476 e 485 c.c.), il notaio dovrà curare la relativa trascrizione sulla base di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’erede o da un suo successore. Un adempimento distinto dall’art. 44, ma fondamentale per la regolarità delle visure nella successiva rivendita.
Se devi acquistare un immobile con provenienza donativa, se la banca solleva eccezioni sul mutuo o se ritieni che una donazione abbia leso i tuoi diritti ereditari, contatta lo Studio legale Jonas per una consulenza specialistica.





