Prescrizione delle bollette. Dal 1° gennaio 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono, in ogni caso, eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.
Spesso le bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento a dei consumi presunti dalle società erogatrici, che periodicamente verificano la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato. Se il consumo reale è differente da quello addebitato, sia in eccesso che in difetto, si procede al conguaglio. Poiché l’importo da pagare in bolletta viene calcolato dalla società e non dal cliente, non avendo questi alcuna colpa nel caso in cui la società erogatrice abbia stimato dei consumi minori rispetto a quelli reali, la legge prevede una prescrizione breve per il conguaglio, rispetto ai dieci della prescrizione ordinaria.
Le bollette si prescrivono, dunque, in due anni a partire dal:
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1° marzo 2018, per l’energia elettrica, in cinque anni se precedenti;
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1° gennaio 2019 per le bollette del gas, in cinque anni se scadute prima;
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1° gennaio 2020 per le bollette dell’acqua, cinque anni se precedenti.
ARERA ha, inoltre, chiarito che, poiché la prescrizione ha come oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, gli stessi termini di prescrizione si applicano a tutte le componenti esposte nelle fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.
Ricordiamoci come, proprio quest’anno, l’Antitrust abbia multato tre importanti società fornitrici, in quanto la stessa ha accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.
La legge di Bilancio 2018 prevede, infatti, l’impossibilità di richiedere pagamenti arretrati dopo un periodo di due anni. A meno che le società non riescano a dimostrare di non aver potuto chiedere in tempo il pagamento per colpa da imputare all’utente.
Forti di questa norma, le tre società avrebbero addebitato agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte di presunti tentativi di lettura dichiarati. Ebbene, in tale caso si ricorda come tali tentativi debbano essere documentati dalle società fornitrici, pena l’applicazione della prescrizione delle bollette.