Negli ultimi mesi, molti italiani, titolari di buoni postali fruttiferi a termine, recatisi, alla relativa scadenza, presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti, si sono visti negare il pagamento dell’importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni riportate sui titoli.

Secondo Poste Italiane S.p.a. il valore degli interessi associati ai buoni postali si deve desumere dal Decreto Ministeriale della serie di riferimento e da eventuali successivi decreti di modifica, mentre il rendimento indicato sul buono postale in possesso del cliente potrebbe non corrispondere a quello effettivo.

A tal proposito, però, si sottolinea come all’epoca in cui sono stati firmati molti dei titoli postali, ancora non era previsto alcun obbligo informativo in capo all’intermediario; quindi ai clienti non veniva data alcuna indicazione ulteriore scritta e/o orale. Pertanto i buoni venivano acquistati dai risparmiatori solo sulla base di quanto riportato sul retro del titolo.

Pertanto, consentire il rimborso dei Buoni fruttiferi postali a condizioni diverse da quelle riportate sul titolo vuol dire far ricadere sul risparmiatore le conseguenze di un’omissione – mancata stampigliatura sul Buono della variazione dei tassi – addebitabile solo all’ente collocatore. In tale ottica, va accordata tutela prevalente al pubblico risparmio. Il sottoscrittore deve avere una completa informazione per valutare la convenienza ed il rischio dell’operazione. Una volta ritoccati i tassi, il risparmiatore poteva persino avere la convenienza, anche solo retorica, di chiedere il rimborso anticipato del buono e impiegare il capitale in una più redditizia alternativa di investimento.

Una conferma dell’illegittimità del comportamento di Poste italiane S.p.a. è arrivata dalla Cassazione, a ruota da giudici di merito e l’Arbitro Bancario Finanziario: occorre verificare la corrispondenza tra quello che riporta il titolo e la serie vigente al momento dell’acquisto (v.in questi termini, Corte di Cassazione a Sezione Unite con Sentenza 13979/2007 perché “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.”).

In senso conforme anche l’ABF Collegio di Milano n. 7437 del 7 novembre 2014 , conforme alla decisione del Collegio di coordinamento n. 5673/2013. In precedenza, anche Collegio di Napoli del 4 gennaio 2013, Collegio di Milano 8 marzo 2013, Collegio ABF di Milano n. 315/2011; Collegio ABF di Napoli n. 2615/2012.

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