La questione se l’amministratore di condominio necessiti della previa autorizzazione dell’assemblea per la nomina di un avvocato è un argomento dibattuto.
È pacifico che l’amministratore possa agire autonomamente quando siano oggetto di giudizio questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali ai sensi degli art. 1130 e 1131 cod. civ. In tutti gli altri casi, egli deve sempre farsi prima autorizzare dall’assemblea o, in mancanza, richiedere da questa una ratifica dell’operato.
In generale, l’amministratore di condominio è legittimato ad intraprendere tutte le azioni giudiziali a tutela dei diritti del condominio e, quindi, indirettamente, anche degli stessi condomini. Rientra quindi nelle sue attribuzioni avviare una causa o difendere il condominio da un’azione intrapresa da altri (siano essi gli stessi condomini o i terzi) senza bisogno di richiedere prima l’autorizzazione dell’assemblea, come poc’anzi precisato.
Altrettanto pacifico è il fatto che l’amministratore del condominio sia legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio, riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Pertanto, è legittimato a nominare un avvocato affinché richieda un decreto ingiuntivo e può costituirsi in giudizio nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto stesso.
Del pari, l’amministratore ha l’autonomia, una volta ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore, di nominare un avvocato di propria fiducia e incaricarlo di svolgere l’opposizione nelle modalità già descritte. Anche in questo caso, non necessita della previa autorizzazione dell’assemblea a meno che l’ oggetto del decreto non rientri tra le sue attribuzioni di competenza elencate dalla legge. Tra queste si può annoverare il pagamento dei fornitori.
Ebbene, che succede se l’amministratore nomina un avvocato senza consultare l’assemblea prima di conferirgli il mandato. Sul punto, la Cassazione ribadisce come rientra tra le funzioni tipiche dell’amministratore anche quelle di conferire la delega al legale per difendere il condominio, ad esempio resistendo all’impugnazione fatta da un condomino a una delibera assembleare (v. Cass. sent. n. 8309/2015).
Allo stesso modo, senza prima informare l’assemblea l’amministratore potrebbe incaricare l’avvocato di fare appello contro una sentenza sfavorevole al condominio. Una decisione del genere non comporta né preventiva autorizzazione né tantomeno successiva ratifica da parte dei condomini, poiché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni (Cass. sent. n. 1451 del 23.01.2014).
Quanto alla legittimazione passiva dell’amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il Condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell’edificio, la Corte di Cassazione con risalente giurisprudenza n. 22886 depositata in data 10.11.2010 ha ribadito che ove un terzo o un singolo condomino agisca nei confronti del Condominio proponendo un’azione anche di natura reale o possessoria, non sussiste alcuna limitazione in relazione alla legittimazione passiva dell’amministratore. In tal caso l’amministratore ha il solo obbligo di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. L’obbligo in questione è di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali.