ZTL roma studio legale jonasLa Suprema Corte di Cassazione ha più volte dichiarato che se la segnaletica stradale non è visibile, le multe non sono valide.

Tale principio vale a maggior ragione nel caso della ZTL  se l’automobilista dimostra che, pur adottando le diligenza del caso, non era possibile  percepire il cartello ed il suo significato.

Il cartello indicante il divieto di accesso e di transito in ZTL deve essere posto ad una distanza adeguata a permettere agli automobilisti di percepire il divieto e porre in essere manovre adeguate ad evitare l’ingresso. Ciò in perfetta sintonia con il dettato del codice della strada che stabilisce uno spazio minimo di avvistamenti del segnale di almeno 80 metri in maniera tale che i segnali siano percepibili dall’automobilista sia di notte che di giorno.

Insomma sono sempre di più i giudici di pace che annullano le sanzioni perché la segnaletica stradale atta ad avvertire dell’ingresso in ZTL e degli orari della stessa non è idonea.

In definitiva: cartelli non leggibili e impossibilità di fare manovra per evitare l’ingresso, multa da annullare.

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