La raccolta differenziata è disciplinata con D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente), che detta le disposizioni principali in materia, e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti.
Orbene, anche le multe comminate in questa materia soggiaciono ai principi di cui alla legge 689 del 1981 in particolare all’art. 3 della stessa. Quest’ultimo stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo commesso (proprio come la responsabilità penale).
Infatti, la legge 689/81 è una legge di depenalizzazione degli illeciti prima previsti e puniti dalle norme del codice penale e, pertanto, è modellata sui principi che regolano il diritto penale e, in particolare, il principio della responsabilità personale.
Il sistema adottato per la repressione delle condotte illegittime in materia di raccolta differenziata, deve passare sull’identificazione della persona che ha commesso la violazione e, non può basarsi su presunzioni per fondare la colpevolezza.
Si prenda ad esempio il caso di una persona che vuole del male ad un’altra e immetta nel sacchetto dei rifiuti un qualsiasi documento con nome ed indirizzo di quest’ultima.
In altri termini, la responsabilità non può essere né del nucleo familiare, né del “capo famiglia” se la condotta illecita l’ha commessa la moglie o un altro convivente. Infatti, risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione.
Dunque, nell’ipotesi in cui le autorità rinvengano in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere non possono, per ciò solo, inviare la multa al proprietario dell’appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l’ordinanza comunale sulla differenziata), ma devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l’illecito.
“In sintesi, in base quanto disposto dall’art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Nella vicenda in esame, alla stregua di una complessiva ed unitaria valutazione degli elementi istruttori acquisiti, appare senza alcun dubbio che l’individuazione della trasgreditrice, nonché destinataria della ordinanza-ingiunzione de quo, nella persona dell’attuale ricorrente è avvenuta per presunzione e non con certezza”(GdP Pozzuoli, sent. del 29.09.2014, dott. Italo Bruno).
In conclusione, nelle multe, in materia di raccolta differenziata, non si può presumere chi sia il colpevole ma gli agenti devono procedere ad una precisa identificazione del trasgressore.