La gestione delle misure protettive nella composizione negoziata rappresenta uno dei punti più delicati e dibattuti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Una recente decisione del Tribunale di Aosta offre chiarimenti fondamentali sul rapporto tra il termine massimo di durata delle protezioni e la concedibilità di successive misure cautelari.
In questo articolo analizziamo il provvedimento del Tribunale di Aosta (Ufficio di volontaria giurisdizione, 3 luglio 2026, R.G. n. 1039/2025), esaminando i limiti temporali e le conseguenze operative per debitori e creditori.
1. Il problema affrontato dal Tribunale di Aosta
Il provvedimento esamina una questione di notevole rilievo pratico: una volta esaurito il periodo massimo di efficacia delle misure protettive nella composizione negoziata, il debitore può ottenere misure cautelari di contenuto identico per impedire azioni esecutive o cautelari e la pronuncia della liquidazione giudiziale?
La società ricorrente aveva già usufruito delle misure protettive per il termine massimo complessivo di 240 giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII. Nonostante le trattative fossero in corso, la società ha chiesto nuove misure cautelari inibitorie nei confronti dei creditori non aderenti, formulate con il medesimo contenuto delle tutele scadute.
Il Tribunale di Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la qualificazione formale della domanda come «cautelare» non permette di reiterare una protezione patrimoniale ormai esaurita.
Il principio chiave è il seguente: il giudice deve bilanciare due esigenze contrapposte, ossia concedere lo spazio temporale necessario per il risanamento e impedire una moratoria indefinita dei crediti mediante il riuso di strumenti formalmente diversi.
2. I fatti di causa e il contesto delle trattative
Nel caso di specie, la società aveva presentato l’istanza di nomina dell’esperto indipendente richiedendo contestualmente le misure protettive nella composizione negoziata. Le tutele erano state confermate e prorogate fino al tetto massimo dei 240 giorni.
Durante il percorso negoziale, la debitrice aveva svolto sessioni plenarie, predisposto bozze di accordo e avviato interlocuzioni con banche e Agenzia delle Entrate. Inoltre, il piano aggiornato prevedeva:
– la prosecuzione dell’attività in continuità aziendale;
– il pagamento dilazionato dei debiti erariali;
– l’acquisizione di nuova finanza per 2,5 milioni di euro, che, secondo quanto riferito nel provvedimento e dall’esperto, costituiva uno dei pilastri del piano e della sua fattibilità.
Tuttavia, all’udienza di verifica, l’esperto ha riferito che l’istituto finanziario interpellato aveva respinto la richiesta di nuova finanza. Inoltre, si registrava un incremento dei debiti commerciali scaduti con persistenti tensioni di liquidità. L’esperto ha infine prospettato la possibilità di chiedere l’archiviazione della composizione negoziata.
In questo scenario, la richiesta della società di reiterare l’effetto inibitorio nei confronti dei creditori è stata respinta dal Tribunale.
3. Misure protettive e cautelari nel CCII: la cornice normativa
Per comprendere la decisione, occorre distinguere la funzione dei due istituti previsti dal Codice della crisi.
Le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII)
Le misure protettive producono, dalla pubblicazione dell’istanza e nei limiti previsti dalla legge, effetti temporanei di protezione del patrimonio e dell’attività d’impresa. Ai sensi dell’art. 18 CCII, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese:
– i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
– non possono essere acquisiti diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
– fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
L’art. 19 CCII disciplina il procedimento di conferma, modifica, proroga e revoca delle misure. Il tribunale stabilisce la durata delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, per un periodo non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. La proroga può essere concessa per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva delle misure non può superare 240 giorni.
Le misure cautelari (artt. 19 e 54 CCII)
Nel procedimento di composizione negoziata, l’art. 19, comma 1, CCII consente di chiedere i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
L’art. 54 CCII disciplina inoltre, in termini generali, le misure cautelari e protettive connesse ai procedimenti di regolazione della crisi. Il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 18, comma 1, tenendo conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’art. 19.
La disposizione consente inoltre, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, di richiedere misure anche diverse da quelle protettive tipiche, quando siano necessarie per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori pregiudichino, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Ne deriva che non ogni misura cautelare successiva alla cessazione delle misure protettive è automaticamente esclusa. Occorre verificare, caso per caso, se la misura richiesta abbia un oggetto e una funzione realmente autonomi oppure se si risolva nella mera riproduzione della protezione generale già cessata.
4. La motivazione del Tribunale: prevalenza della sostanza sulla forma
Il Tribunale di Aosta ha applicato il principio di prevalenza della sostanza sulla qualificazione formale. La domanda cautelare della società non possedeva un oggetto autonomo, ma mirava a riprodurre lo stesso effetto dell’automatic stay, ossia dell’inibitoria generale delle iniziative creditorie, ormai decorso.
Il Tribunale considera il termine di 240 giorni un limite temporale invalicabile nell’ambito della disciplina delle misure protettive e ritiene che esso esprima un bilanciamento legislativo tra l’interesse del debitore alla prosecuzione del risanamento e l’interesse dei creditori a non subire una compressione indefinita delle proprie prerogative.
Consentire la reiterazione di inibitorie generali tramite ricorsi cautelari si tradurrebbe in una moratoria di durata indefinita, eludendo la funzione e il limite temporale stabiliti dall’art. 19, comma 5, CCII.
5. Il confronto con la giurisprudenza di merito
La pronuncia si colloca nel solco di alcune decisioni di merito che valorizzano la cessazione effettiva delle misure protettive e impediscono che la sola pendenza della composizione negoziata prolunghi indefinitamente gli effetti impeditivi.
Corte d’appello di Roma, sentenza n. 5933/2023
La Corte d’appello di Roma, in una fattispecie decisa ratione temporis secondo la disciplina del fallimento, ha ritenuto che la cessazione degli effetti delle misure protettive per scadenza del termine, conseguente al rigetto dell’istanza di proroga, facesse venir meno l’impedimento alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Il principio è richiamabile, in termini di continuità sistematica, con riferimento all’attuale disciplina della liquidazione giudiziale.
Corte d’appello di Venezia, sentenza n. 1975/2024
La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento, previsto dall’art. 12 CCII, non sussista quando la composizione negoziata sia avviata in assenza di concrete allegazioni circa il ritorno a una normale operatività e risulti finalizzata, nel caso concreto, a procrastinare gli effetti di una crisi irreversibile.
Corte d’appello di Torino, sentenza n. 88/2025 e n. 356/2025
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 88/2025, ha chiarito che l’effetto impeditivo della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto, non dalla mera presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Con la sentenza n. 356/2025, la medesima Corte ha ritenuto che la revoca delle misure protettive faccia venir meno la preclusione alla pronuncia della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere il deposito della relazione finale dell’esperto o il decorso del termine previsto per l’eventuale concordato semplificato.
6. La regola operativa per professionisti e imprese
Dal provvedimento in esame è possibile ricavare un criterio operativo pratico per la gestione delle misure protettive nella composizione negoziata.
Regola pratica
Secondo la motivazione del Tribunale di Aosta, dopo il decorso dei 240 giorni non è ammissibile una misura cautelare che si limiti a riprodurre la protezione generale già cessata. La valutazione potrebbe essere diversa solo ove la misura richiesta presenti un oggetto specifico e una funzione cautelare autonoma, risultando concretamente strumentale a una determinata operazione o soluzione di regolazione della crisi.
Per valutare l’ammissibilità di un’istanza cautelare successiva, occorre verificare quattro elementi chiave:
– la specifica condotta del creditore che si intende inibire;
– il singolo bene o rapporto giuridico da preservare, ad esempio un bene strumentale indispensabile;
– la soluzione di risanamento già definita a cui la misura è asservita;
– la verifica che la misura non costituisca, per effetti e funzione, una proroga surrettizia della protezione generale.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Aosta conferma che il tempo della protezione giudiziale nella composizione negoziata è rigorosamente limitato. Raggiunta la soglia dei 240 giorni, l’impresa non può ottenere ulteriori congelamenti generalizzati delle iniziative creditorie attraverso una misura cautelare che riproduca la protezione già cessata.
La decisione non esclude in astratto l’adozione di misure cautelari autonome, ma impone di verificare il loro oggetto concreto, la loro funzione e il collegamento con una specifica soluzione di regolazione della crisi.
Pertanto, la pianificazione del risanamento e la negoziazione con i creditori devono essere strutturate tempestivamente fin dall’avvio della procedura.
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