Italia e processi troppo lunghi un binomio che tutti conosciamo molto bene.

Però non tutti sanno che i cittadini-consumatori, che sono stati coinvolti in un processo troppo lungo, possono richiedere allo Stato un indennizzo che va dai 500 fino ai 1500 euro per anno.

Tale indennizzo nasce dal cd. diritto alla equa riparazione dei danni da eccessiva durata dei processi ed è il diritto ad essere risarciti per aver subito le lungaggini processuali di un processo dalla durata eccessivamente ed irragionevolmente lunga. Tale diritto è sancito nell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e disciplinato dall’ordinamento italiano nella L. 89/2001, nota come “ legge pinto “.

Chi la può chiedere:
Qualunque parte in causa nel processo civile o penale. E’ indispensabile che il richiedente sia, o sia stato, parte in causa (ad es., nel processo penale, se il querelante o la persona offesa dal reato non si sono costituiti parte civile, non hanno diritto alla riparazione).

Cosa si può chiedere:
Un’equa riparazione del danno – sia patrimoniale che non patrimoniale – causato dall’eccessiva durata del procedimento, intesa come superamento del tempo ragionevole per la sua conclusione.
Il diritto alla riparazione spetta indipendentemente dall’esito del procedimento in questione (cioè non importa se esso sia stato favorevole, o meno, alla parte che chiede la riparazione).

Cosa si intende per “tempo (o termine) ragionevole”:
In linea generale, la “ragionevolezza”, o meno, del tempo va valutata considerando: la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
In particolare, la vigente normativa considera rispettato il “termine ragionevole” se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Con specifico riguardo ai procedimenti di esecuzione forzata ed alle procedure concorsuali (p.es., fallimento) il termine ragionevole si considera rispettato se si concludono – rispettivamente – in tre anni e in sei anni.

Come ed a chi si chiede l’equa riparazione:
Con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale (è necessario procurarsi un avvocato), depositato nella Cancelleria della Corte di Appello competente e indirizzato al Presidente della stessa.

Ricordatevi che se il processo è stato troppo lungo, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

Proprio per rendere più efficienti e veloci le procedure di indennizzo a favore dei cittadini lesi dall’eccessiva durata del processo, il Ministero della Giustizia e la Banca d’Italia hanno, recentemente, siglato un accordo di collaborazione (siglato il 18 maggio 2015.)

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