L’amministratore di condominio secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 8309/15 del 23,04.2015, può provvedere a nominare un avvocato del condominio senza una previa delibera di autorizzazione dell’assemblea.
Tale potere risulta conforme all’attuale legge e interpretazione dei tribunali, che annoverano tra le funzioni tipiche dell’amministratore anche quelle di conferire la delega al legale onde difendere il condominio (resistendo, per esempio, all’impugnazione fatta da un condomino alla delibera dell’assemblea).

La Cassazione nel ribadire i principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1451/2014; Cass. n. 27292/2005), ha, infatti, ricordato che l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale ad agire e a resistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea, cosa che peraltro è perfettamente rispondente alla ratio della recente riforma condominiale che ha ampliato la sfera delle competenze e delle responsabilità dell’amministratore stesso.

Per cui, ha concluso la Corte che in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può benissimo “resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso”.

Non sempre, però, l’amministratore può provvedere alla nomina dell’avvocato senza un previo mandato.

Infatti, qualora l’azione legale da intraprendere non fosse diretta alla difesa della proprietà comune dei condomini, ma alla sua estensione sarebbe necessario il previo mandato: è il caso in cui si chieda al giudice una sentenza che dichiari l’appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale, in quanto acquistata per usucapione. In tal caso, la questione implica non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati. Pertanto, il conferimento del mandato all’avvocato, in casi come questo, esorbita dai poteri di rappresentanza sia dell’assemblea che dell’amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino (Cass. sent. n. 21826/2013)

 

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