La dichiarazione di successione, come previsto e disciplinato dall’art. 28 del TU n. 346/1990, è un adempimento fiscale obbligatorio che gli eredi presentano all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione al fine di determinare le imposte dovute. Nel caso in cui la presentazione dovesse avvenire oltre le tempistiche prestabilite c’è il rischio di incorrere in procedimenti punitivi di carattere pecuniario e/o amministrativo. In ogni caso, la dichiarazione, come regola generale, deve essere presentata prima che intervenga una qualsiasi modifica in grado di alterare la consistenza del patrimonio ereditario.

Tale dichiarazione è un adempimento obbligatorio di natura prevalentemente fiscale, che segue la successione, ciò perché la successione, in ambito giuridico, rappresenta il meccanismo che permette il trasferimento appunto legittimo e/o testamentario dei rapporti giuridici, attivi e passivi,  della persona defunta, con conseguenze ovviamente di natura fiscale.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono :

In caso di più i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione,  è sufficiente che vi provveda uno soltanto. A tal fine, però, occorre prestare attenzione, perché l’art. 28, al comma 5, prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione  per coloro che:

In entrambi i casi, ai fini dell’esonero, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate, a mezzo raccomandata, copia della rinuncia all’eredità o copia dell’istanza per la nomina del curatore.

Vediamo il contenuto della dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 29 del TU n. 346/1990:

La comunicazione della dichiarazione di successione  viene effettuata telematicamente ed alla stessa vanno allegati tutta una serie di documenti in grado di comprovare quanto dichiarato, di cui di seguito un elenco esemplificativo:

Per quanto concerne il valore economico della tassa di successione, essa presenta una componente variabile in riferimento al valore dell’asse ereditario in questione, considerato che con la successione si trasmettono anche beni immobili o diritti reali immobiliari.

La base imponibile di riferimento sulla quale viene calcolata l’imposta in ogni caso è data dalla differenza tra attività e passività, con applicazione di criteri ben determinati nel caso in cui vi siano beni il cui valore non è espresso direttamente in termini monetari. Gli immobili ad esempio vengono conteggiati in base al valore catastale.

A disciplinare aliquote e franchigie è l’art. 2, comma 48 del DL 262/2006, che stabilisce anche delle franchigie, vediamo nel dettaglio:

Da segnalare anche la franchigia di 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti in favore di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992.

Presentata la dichiarazione di successione, l’ufficio liquida l’imposta dovuta e notifica l’avviso di liquidazione. Decorsi 60 giorni i soggetti obbligati devono provvedere al pagamento con addebito sul conto corrente bancario che viene indicato nella dichiarazione.

In ultima analisi, occorre prestare la massima attenzione prima di accettare l’eredità, se nella stessa vi siano o meno dei debiti, dei quali potrebbero risponderne gli eredi. A tal fine rimandiamo ad un ulteriore articolo dello studio che approfondisce la tematica dei debiti del defunto.

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