In caso di interruzione della luce spetta un rimborso.
Vediamo i vari tipi di interruzione per sapere quanto spetta di rimborso, in base a quanto previsto dall’Autorità Nazionale dell’energia elettrica e del Gas (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas Delibera n. 172/07)
Nel caso in cui l’interruzione viene causata per interventi di manutenzione programmati sulla rete del distributore, è fatto obbligo al fornitore di avvisare i residenti almeno 24 ore prima nel caso in cui si tratti di interventi che fanno seguito a guasti o emergenze, mentre per interventi programmati l’obbligo è di almeno 2 giorni.
Anche l’interruzione è sottoposta a regole precise, non è difatti possibile interrompere l’erogazione per oltre 8 ore consecutive.
Qualora vi sia capitato che queste regole non siano state rispettate, allora sappiate che avete diritto ad un rimborso, da fruire nella bolletta successiva al periodo durante il quale l’interruzione stessa si è verificata.
Il risarcimento è pari a 30 euro, ed aumenta di 15 € per ogni ulteriore intervallo di 4 ore di interruzione, fino alla somma massima di 300 euro.
Che succede in caso d’interruzione senza preavviso?
Quando “va via la luce” si parla di interruzione di energia elettrica senza preavviso. In questi casi i risarcimenti variano in ragione della dimensione della città di appartenenza. A seconda della grandezza, difatti, esiste un tempo massimo di ripristino. Ecco di seguito elencati i parametri di riferimento:
-
Città piccole e aree rurali: se ci sono meno di 5mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 16 ore consecutive.
-
Città medie: se ci sono più di 5mila ma meno di 50mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 12 ore consecutive;
-
Grandi città: se ci sono più di 50mila abitanti il tempo massimo di ripristino (BT) non deve superare le 8 ore consecutive.
Anche in questi casi, qualora non si ripristino le condizioni di servizio nei tempi previsti si ha diritto ad un rimborso automatico che sarà ottenuto sulla successiva bolletta e che prevede 30 euro per il disservizio, più 15 euro per ogni ulteriori 4 ore di interruzione, sino ad un massimo di 300 euro.
Si tenga presente che per le interruzioni senza preavviso non bisogna tener conto dei black-out che si verificano sulla rete nazionale, o i distacchi programmati che dovessero avvenire per alleggerire il carico di consumi in condizioni di emergenza. Anche in questi casi è previsto un rimborso automatico che però viene erogato direttamente dal fondo di emergenza istituito dall’Autorità nazionale(Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas Delibera n. 172/07).
Per conoscere precisamente i tempi dell’interruzione, si può fare richiesta al proprio gestore per avere copia del registro delle interruzioni.
Per ogni interruzione l’azienda di distribuzione è tenuta ad annotare:
-
la causa dell’interruzione;
-
l’origine dell’interruzione;
-
la data, l’ora e il minuto di inizio e fine dell’interruzione.
I rimborsi per le imprese.
La direttiva dell’Agenzia Nazionale per l’Energia elettrica prevede rimborsi maggiori per le imprese, in considerazione del danno economico che tali situazioni generano.
Ecco di seguito la catalogazione dei rimborsi spettanti:
-
I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW, avranno 150 euro, più altri 75 euro ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di mille euro.
-
I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3mila euro.
-
Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6mila euro.
I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Se la sospensione coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del caso, il termine passa da 60 a 210 giorni. Nel mercato libero, il distributore li corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente finale.
Ricordatevi, però, che l’impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti.
Cosa fare se non si ottiene il rimborso?
Nel caso in cui non si dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, si può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione. L’azienda entro tre mesi, ha l’obbligo di versare detto rimborso o di motivare l’eventuale rifiuto.
Prenota il tuo appuntamento o invia la tua richiesta di consulenza!