Siete in procinto di andare in vacanza e un incidente stradale vi rovina la partenza e vi costringe ad annullare anche la vacanza programmata.

E’ tutto perduto?

Non è così.

Un interessante caso risolto dal Tribunale di Reggio Emilia, sent. del 30/03/2016, vedeva coinvolto un automobilista che aveva pianificato una vacanza con la moglie.

Nel tragitto verso l’aeroporto era stato vittima di un sinistro con la propria auto. Il sinistro aveva generato danni fisici che lo avevano costretto ad una degenza a casa e che gli sarebbero stati indennizzati. In aggiunta a ciò la compagnia aveva liquidato al conducente anche le penali del viaggio, corrispondenti a 600 euro: a seguito dell’incidente, difatti, il conducente aveva perso la possibilità di partire per la vacanza già programmata da tempo con la moglie e si trovava nell’impossibilità di poter cambiare il periodo di ferie già richiesto in azienda. Il sinistro, insomma, aveva generato un danno aggiuntivo, che andava oltre il danno fisico e la perdita degli anticipi di viaggio.

Rivoltisi al giudice di pace i due coniugi non vedevano inizialmente soddisfatte le loro richieste di rimborso del danno morale per un totale di 800 euro.

Il Tribunale di Reggio Emilia riteneva invece di condannare la compagnia al risarcimento non solo dell’uomo ma anche della moglie, nonostante non si trovasse sull’auto insieme al marito al momento dell’incidente. “In questo caso non c’è stato alcun inadempimento da parte del tour operator (come potrebbero essere, per esempio, una camera sporca, la struttura o la spiaggia non corrispondenti alle foto o al sito internet, un hotel di qualità inferiore a quanto stabilito e così via), le ferie sono saltate a causa di un incidente stradale, ma è stato riconosciuto il diritto di essere rimborsati anche per un illecito extra contrattuale”. 

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