Recesso pacchetto turisticoNel mondo del diritto del turismo, uno degli aspetti fondamentali è il diritto di risoluzione del contratto di pacchetto turistico in presenza di circostanze straordinarie. L’art. 12, par. 2 della Direttiva UE 2302/2015 stabilisce che il viaggiatore ha il diritto di annullare il pacchetto turistico prima dell’inizio del viaggio senza dover pagare alcuna penale, se si verificano circostanze straordinarie e inevitabili nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che incidono sostanzialmente sull’esecuzione del pacchetto.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto e la sua applicabilità è limitata a specifici casi.


Le circostanze straordinarie: cosa significa?

La Direttiva UE 2302/2015 stabilisce che il diritto di risoluzione del contratto di pacchetto turistico si applica solo quando si verificano circostanze straordinarie e inevitabili che incidono sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto verso la destinazione. Ma quali sono le circostanze straordinarie che giustificano tale risoluzione?

1. Eventi imprevedibili:

Le circostanze straordinarie sono eventi che non solo devono essere imprevedibili, ma che devono sorgere in modo tale da compromettere l’intero viaggio. Tra gli esempi di tali circostanze straordinarie rientrano eventi come catastrofi naturali, emergenze sanitarie o conflitti bellici che rendono impossibile l’esecuzione regolare del pacchetto turistico. È importante sottolineare che una situazione ipotetica, che potrebbe verificarsi, non può essere considerata straordinaria e inevitabile, nemmeno se la sua possibilità era prevedibile prima della conclusione del contratto.

2. Circostanze già note non sono straordinarie:

Secondo il disposto della Corte d’Appello di Genova nella Sentenza n. 420/2025, le situazioni di cui il viaggiatore è già a conoscenza al momento della conclusione del contratto non possono essere considerate straordinarie. Questo significa che se un evento o una condizione era già prevedibile o nota al viaggiatore prima dell’acquisto del pacchetto, non si potrà invocare il diritto di risoluzione senza penali.


Il diritto di risoluzione: quando può essere esercitato?

La Direttiva UE 2302/2015, che regolamenta i pacchetti turistici, prevede che il viaggiatore possa esercitare il diritto di risoluzione prima dell’inizio del viaggio, a condizione che le circostanze straordinarie si verifichino dopo la conclusione del contratto e prima della partenza. Questo meccanismo tutela i consumatori da eventi imprevisti che potrebbero compromettere la qualità del viaggio.

Un cambio imprevisto delle circostanze:

Il diritto di risoluzione è legato al cambiamento imprevisto delle circostanze che influenzano l’esecuzione del contratto. La Direttiva stabilisce chiaramente che i viaggiatori non sono tenuti a subire rischi che potevano essere prevedibili al momento della conclusione del contratto. L’obiettivo è tutelare il viaggiatore contro eventi che non erano stati considerati o previsti quando il viaggio era stato prenotato.


Il ruolo della Corte d’Appello di Genova nella recente interpretazione

La Sentenza n. 420/2025 della Corte d’Appello di Genova, emessa il 31 marzo 2025, ha contribuito a chiarire ulteriormente i limiti e le condizioni di applicazione del diritto di risoluzione in base alla Direttiva UE 2302/2015. La corte ha ribadito che il viaggiatore ha diritto a risolvere il contratto senza costi aggiuntivi solo se le circostanze straordinarie si verificano dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto turistico. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il diritto di risoluzione si applica solo a situazioni imprevedibili e inevitabili, escludendo quelle che erano già note al momento della stipula.


Come tutelarsi in caso di circostanze straordinarie

Se ti trovi in una situazione in cui il tuo pacchetto turistico rischia di essere compromesso da eventi straordinari, è fondamentale sapere come agire. In primo luogo, è necessario documentare le circostanze che hanno determinato l’impossibilità di fruire del pacchetto. Successivamente, è consigliabile comunicare tempestivamente con il tour operator o l’agenzia di viaggi per formalizzare la risoluzione del contratto, facendo riferimento all’art. 12 della Direttiva UE 2302/2015.


Conclusioni: Protezione del consumatore e diritto di risoluzione

La Direttiva UE 2302/2015 fornisce una protezione chiara per i consumatori che si trovano a dover affrontare circostanze straordinarie e inevitabili che pregiudicano il loro pacchetto turistico. Tuttavia, il diritto di risoluzione è circoscritto e può essere esercitato solo in casi ben definiti, come evidenziato dalla Sentenza n. 420/2025 della Corte d’Appello di Genova.

Comprendere come e quando applicare questo diritto è essenziale per tutelare i propri interessi come viaggiatori, ma anche per chi lavora nel settore legale e turistico, al fine di offrire consulenze adeguate in caso di controversie.

Contattaci
Invia