Il danno biologico e quello estetico sono delle voci che possono coesistere o il secondo è ricompreso nel primo?

Un intervento di chirurgia estetica riuscito male può essere fonte per il paziente sia di danni estetici che psichici. Riflettendosi quello estetico sulla psiche, non è corretto procedere a un calcolo puramente aritmetico del risarcimento astrattamente spettante per l’una e per l’altra menomazione, ma, a fronte di menomazioni plurime, il risarcimento dovuto dal medico va valutato considerando il danno nel suo complesso, potendo anche sovrapporsi quello estetico e quello psicologico.

Il danno biologico deve tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente. Quello estetico non può essere considerato una voce a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

Questo è l’orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7126.

Pertanto, affinché il danno estetico possa essere risarcito occorre che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite (Tribunale Vicenza sez. II, 20/02/2018, n.481).

In altri termini, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un “fatto costitutivo” della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell’atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).

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