La concessione di un finanziamento per la fornitura di un bene o di un servizio individuati esplicitamente nel contratto di credito, attuata attraverso il pagamento diretto del fornitore da parte del creditore, da’ vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quello di fornitura, a nulla rilevando che l’acquirente sia persona diversa dal debitore. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, l’obbligo di restituzione al creditore della somma ricevuta grava sul venditore e non sul debitore.
Infatti, il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici puo’ essere definito come contratto di credito collegato a quello relativo alla fornitura, se il bene o il servizio specifici da acquistare siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Affinché possa configurarsi un contratto di credito collegato è necessario che questo sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di tali beni o la prestazione di servizi specifici. Il chè si configura quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:
– il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
– il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Ebbene, qualora il bene o servizio oggetto del contratto non vengono consegnati o effettuati, o presentano significative differenze rispetto al pattuito il consumatore acquirente ha diritto a non pagare il credito della finanziaria.
Infatti, gli effetti del collegamento negoziale fra contratto di credito e contratto di compravendita, nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, sono indipendenti da un eventuale patto di esclusiva fra creditore e fornitore e dalla circostanza che l’acquirente sia diverso dal debitore, e prevedono il diritto del creditore di esigere l’importo del finanziamento direttamente dal fornitore.
Affinché il debitore possa essere liberato dall’obbligo di restituzione al creditore della somma ricevuta per l’acquisto del bene o del servizio, e’ sufficiente la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, dell’inadempimento grave e che il debitore (o l’acquirente) formalizzi la messa in mora del fornitore.
In pratica, posta l’interdipendenza tra il finanziamento e la vendita, se quest’ultima non va in porto per causa del venditore, la rata della finanziaria non deve essere piu’ pagata dal consumatore, che, in tale fattispecie, sara’ libero dal debito.
In definitiva, in caso di credito al consumo la finanziaria non puo’ agire contro l’acquirente del bene finanziato se questo non e’ stato mai consegnato.
Questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20477/14.