Nella vita di tutti giorni oramai siamo abituati a parlare di rate del mutuo , tassi di interesse e quant’altro collegato alle banche.
Le rate del mutuo ci permettono di comprare una casa dove abitare con la nostra famiglia, ma, spesso nascondono dei profili di illegittimità.
Ebbene, qualora il mutuo dovesse prevedere un tasso di interesse USURARIO, il mutuo stesso da oneroso diventa gratuito. Questa in estrema sintesi la pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso, sentenza 20 settembre 2014 n. 268, che ha accolto il ricorso di alcuni correntisti ed ha rideterminato al ribasso le cifre da corrispondere alla banca.
Per capire come si è giunti a tale interpretazione bisogna vedere all’art. 1815 del Codice Civile, il quale disciplina le modalità di corresponsione degli interessi. Tale norma prevede che, salvo diversa pattuizione delle parti, gli interessi sono determinati a norma dell’art. 1284 c.c. e che, ove fossero convenuti interessi usurari, la clausola in questione sarebbe nulla e conseguentemente non dovrà corrispondersi alcun interesse. Si tratta di una norma che ha suscitato non poche questioni anche in relazione ai possibili rapporti con la disciplina penalistica dell’usura di cui all’art. 644 c.p. per come riformulato dalla L.108/96.
In particolare, la Legge 108/96 ha profondamente inciso sulla disciplina dell’usura riformulando anche l’art. 1815 c.c. mediante la previsione della nullità della clausola del contratto di mutuo ove prevedesse interessi usurari con la conseguenza della non debenza di alcun interesse da parte del mutuatario. Tale novità normativa inasprisce il trattamento previsto nei riguardi degli istituti di credito allorché dovessero praticare interessi usurari in quanto la precedente previsione normativa stabiliva, invece, in tali ipotesi la corresponsione degli interessi nella misura legale. In buona sostanza la nuova disciplina qualifica il contratto di mutuo a titolo gratuito, ab origine, ove si dovesse rilevare la previsione di un interesse usurario.
Ma quando un interesse viene definito usurario? Ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell’art. 2 L. 108/1996, il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D’Usura, determinato dal Legislatore, con TEG rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%. Inoltre, per la determinazione dell’usura si tiene conto altresì delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In definitiva, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi .
In tali conclusioni emerge con chiarezza quale sia stato l’intento del legislatore con la l. 108/96, ossia apprestare una decisa tutela contro il reato di usura, che in sede civile trova nell’elemento sanzionatorio della nullità della clausola determinativa di interessi usurari, piena espressione di garantismo degli interessi primari sottesi all’accesso del credito.