Finanziamento auto: quando il contratto di vendita e quello di credito sono collegati, l’inadempimento del venditore invalida anche il finanziamento (Cass. 5365/2024)
Un recente caso giunto fino alla Corte di Cassazione (ordinanza n. 5365/2024) ha riaffermato un principio fondamentale in materia di contratti collegati: se acquisti un’auto a rate tramite finanziamento e non ti viene consegnata, puoi ottenere il rimborso delle somme versate.
Il caso: auto non consegnata, ma le rate continuano
Un consumatore aveva sottoscritto un contratto di compravendita per un’autovettura versando un cospicuo acconto e finanziando il residuo. Tuttavia, l’auto non venne mai consegnata. Ciò nonostante, lo stesso decideva di continuare a pagare le rate del finanziamento.
Stanco dell’inadempimento, si è rivolto al giudice per ottenere la restituzione delle somme pagate e il risarcimento danni. Il tribunale di primo grado rigettò la sua richiesta, ma la Corte d’Appello dichiarò la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa, ordinando la restituzione delle rate.
Cos’è un contratto collegato e perché conta
In diritto, si parla di contratti collegati quando due contratti sono interdipendenti: la validità di uno dipende dall’altro. In questo caso, il finanziamento era funzionale all’acquisto dell’auto, e quindi il suo scopo veniva meno in caso di mancata consegna.
Anche in assenza di una clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore (ormai non più richiesta), la Cassazione ha confermato che il collegamento tra i contratti può emergere da un nesso teleologico: cioè, un fine comune perseguito con più contratti coordinati.
Riferimenti normativi: l’art. 125-quinquies TUB e la giurisprudenza
Occorre precisare come la vicenda risalga al 2009 e, quindi, non risulta applicabile l’art. 125-quinquies TUB (entrato in vigore nel 2010), tuttavia, la Corte ha comunque riconosciuto la nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa, ex art. 1418 c.c.
La Corte richiama anche i propri precedenti (es. Cass. 19000/2016, Cass. 20477/2014) e la giurisprudenza europea (Corte UE, C-509/07), che affermano il principio per cui, in caso di collegamento tra contratto di vendita e di credito, l’inadempimento del primo può travolgere anche il secondo.
Quando hai diritto al rimborso delle rate del finanziamento auto
Se sei un consumatore e:
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Hai sottoscritto un finanziamento finalizzato all’acquisto di un veicolo
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Il venditore non ti ha consegnato il mezzo
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Il contratto di finanziamento risulta collegato a quello di vendita
…hai diritto a vedere annullato il finanziamento e a ottenere il rimborso delle rate già pagate.
Attenzione: la prova del collegamento è decisiva
Come chiarito dalla Cassazione, spetta al giudice di merito valutare se esista un effettivo collegamento tra i due contratti. Il riferimento esplicito nel contratto di finanziamento all’acquisto dell’auto può essere sufficiente a dimostrarlo.
Per approfondire: contratti collegati e tutela del consumatore
Abbiamo già affrontato il tema dei contratti collegati e della responsabilità del finanziatore in caso di inadempimento del venditore in un precedente approfondimento. Se vuoi capire meglio come la normativa e la giurisprudenza intervengano a tutela del consumatore, ti consigliamo di leggere anche l’articolo: Risoluzione del contratto di finanziamento collegato: tutela concreta per il consumatore.
Conclusione: una tutela rafforzata per il consumatore
Questa pronuncia della Cassazione n. 5365/2024 conferma che il consumatore non può essere penalizzato quando l’oggetto del finanziamento non viene consegnato. In presenza di contratti collegati, l’inadempimento del venditore giustifica la restituzione delle rate pagate, tutelando chi ha agito in buona fede.