Nel momento in cui ci si trova a ricevere una cartella di esattoriale di equitalia, nella maggior parte dei casi, la nostra attenzione viene subito calamitata dall’urgenza di individuare a quanto ammonti l’importo che ci viene richiesto in pagamento, mentre lo sguardo successivo viene dedicato alla ricerca di quale sia la fonte di tale richiesta.
In tal modo, tuttavia, passano in subordine, il più delle volte tralasciandoli, tutti gli altri dettagli che dovremmo esaminare al fine di constatare la legittimità della cartella medesima. Quali sono, dunque, i punti su cui bisogna focalizzare la nostra attenzione per renderci conto se vi sono vizi e trattasi, quindi, di una cartella integralmente o parzialmente nulla.
I vizi che possono comportare la nullità della cartella di pagamento sono, a titolo esemplificativo i seguenti:
1) il vizio di notifica se la cartella è stata notificata in maniera difforme dalla procedura stabilita o il mancato rispetto dei termini di decadenza;
2) l’omessa notifica dell’avviso di accertamento;
3) il vizio di motivazione;
4) l’omessa indicazione del responsabile del procedimento;
5) l’omessa sottoscrizione;

Analizziamo brevemente i singoli vizi:

1) La notifica della cartella esattoriale, necessariamente deve seguire un iter predeterminato dalla legge. In particolare per la notifica a mezzo posta si rinvia al precedente articolo, e per quanto concerne invece la tempistica della notifica, si ricorda che:
– per le somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni, la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre);
– per le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, il termine di notifica è fissato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2) Circa la necessità della notifica dell’Avviso di accertamento, si ricorda che la cartella di pagamento deve essere sempre preceduta dalla rituale notifica dell’avviso di accertamento (ove necessario). In mancanza di ciò, in base alla chiara posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 16412/2007, la cartella di pagamento è, di per sé, nulla. Sul punto si possono vedere a titolo esemplificativo anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 132 del 28 marzo 2008 e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 110 del 22 settembre 2010, secondo le quali, in materia di cartelle esattoriali anche nel caso degli eredi va comunque garantito il diritto alla difesa, di cui all’articolo 24 della Costituzione, in quanto “se è vero infatti che il de cuius ha ricevuto la notifica non è altrettanto pacifico che della stessa siano a conoscenza anche gli eredi, vuoi perché abitano altrove, vuoi perché non sono mai entrati in possesso delle carte del de cuius”.

3)Rispetto alla motivazione della cartella di pagamento l’articolo 7 comma 1 della Legge n. 212/2000, il cd. “Statuto dei diritti del contribuente”, prevede che tutti gli atti tributari debbano essere adeguatamente motivati. A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte sancito che l’obbligo di motivare adeguatamente l’atto vale anche per le cartelle di pagamento in quanto la motivazione non è un requisito riservato ai soli avvisi di accertamento (Cass. sent. n. 11251 del 16.05.2007) e la legittimità di un atto amministrativo privo di motivazione viene ritenuto dalla Corte di Cassazione essere in contrasto sia con le leggi che ne regolano la procedura di emissione sia con la carta costituzionale. Sempre in proposito della necessità di una motivazione non generica della cartella si rinvia al precedente articolo.

4) L’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento di Equitalia, è obbligatoria per legge. In particolare, l’rt. 36 comma 4-ter della legge n. 31/2008 prevede espressamente che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Tali disposizioni, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

5)Circa la necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento numerose sono state le pronunce che l’hanno prevista come obbligatoria (Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sentenza del 22 novembre 2006 n. 253 e Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sentenza del 15 luglio 2009 n. 127. In senso diverso, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sentenza del 23 novembre 2006 n. 44 e Suprema Corte di Cassazione, sentenza del 10 settembre 2007 n. 18972 nonché Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 17194/09). Risulta, però, doveroso ricordare che le norme in materia prevedono che la firma autografa contemplata sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, in tutte le ipotesi in cui i suddetti provvedimenti siano prodotti da sistemi automatizzati.

Infine un ultimo accorgimento: recentemente la corte di Cassazione (Cass. sent. n. 2625/15 dell’11.02.2015) ha sottolineato che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro” o fosse vuoto). In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici. Ebbene, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento tale prova non basterà ai fini della validità della notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è stato, di recente, condiviso dal Giudice di Pace di Palermo che, con sentenza n. 1339/15, ha stabilito che, se il contribuente contesta il contenuto della busta ricevuta, al fisco non basta produrre l’avviso di ricevimento per contrastare l’eccezione, ma deve anche fornire la dimostrazione di ciò che conteneva il plico, ossia la prova della corrispondenza fra ciò che c’era dentro la busta di notifica e la cartella portata davanti al giudice.

 

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