Fra i poteri riconosciti ad Equitalia vi è quello di poter notificare provvedimenti esecutivi o fermi amministrativi (es. dell’automobile) ai cittadini che non sono stati in grado di pagare quanto richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, dall’INPS e degli enti pubblici territoriali (Comuni, Regioni e Province). In buona sostanza il potere appena citato viene esercitato, per lo più, attraverso iscrizioni ipotecarie, pignoramenti sui conti correnti e fermi amministrativi di veicoli.

Tale potere attribuito dalla legge al Concessionario per la Riscossione permette, allo stesso, di incidere direttamente nella sfera giuridica del contribuente; gli atti emessi da Equitalia, infatti, sono direttamente esecutivi, non è necessario cioè che l’Agente di riscossione si debba rivolgere ad un giudice per potersi rivalere sul patrimonio del debitore.

Ma i suddetti poteri, giustificati dalla natura pubblicistica dei crediti da riscuotere, sono contemperati da alcune regole volte alla tutela dei contribuenti, onde evitare abusi.

Fra queste vi è l’avviso previsto dall’art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica (es. Equitalia) non possano ipotecare i beni se prima non inviano al soggetto, un avviso, in genere una raccomandata, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Detto avviso ha validità di 180 giorni. L’unico caso in cui tale avviso può essere omesso è durante il primo anno dalla notifica della cartella esattoriale.

In tale ambito di tutela del contribuente si inserisce la sentenza n.4915 del 2015, con cui la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di trenta giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullità e l’improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi e i pignoramenti di Equitalia non anticipati trenta giorni prima da informazione al contribuente e invito per il contraddittorio.

In sostanza, dopo questa rivoluzionaria sentenza, tutte le procedure esecutive attivate da Equitalia potranno risultare nulle, perchè i contribuenti non hanno ricevuto i preavvisi secondo le modalità previste dalla legge, essendo pertanto impossibilitati ad azionare le legittime attività di difesa.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (18 settembre 2014, n. 19667) secondo cui “l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto”.
L’obbligo del preavviso permette al contribuente di esprimere le proprie difese, attuando il contraddittorio anche nella fase “pre-contenziosa” o “endoprocedimentale”. Il diritto del destinatario di un provvedimento a essere sentito prima dell’emanazione di questo, spiega la Corte, realizza “l’inalienabile diritto di difesa del cittadino” garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Ora, considerato che l’iscrizione ipotecaria è un atto “destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente” è indispensabile che questo sia comunicato prima della sua esecuzione.

Molto spesso, invece, Equitalia non ha ottemperato a tale obbligo ed ha invece utilizzato una prassi che, affermano i Giudici, ha palesemente violato il principio del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, contraddittorio che è onere di Equitalia attivare prima di ogni azione incisiva in danno del contribuente.

In pratica la Corte ha confermato la necessità di un avviso che preceda qualsiasi azione che possa ledere gli interessi del destinatario, ipoteca compresa.

Pertanto, volendo riassumere, tutte le procedure esecutive attivate da Equitalia senza il rispetto di tale requisito procedurale potranno risultare nulle, dal momento che i contribuenti non hanno ricevuto i preavvisi secondo le modalità previste dalla legge, essendo pertanto impossibilitati ad azionare le legittime attività di difesa.

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