La cartella esattoriale di Equitalia notificata per posta è nulla, poiché la notificazione va eseguita sempre con l’intermediazione di un soggetto abilitato dalla legge (Equitalia non lo è).

Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria regionale (Ctr) del Lazio con la sentenza n. 938/39/15. Per i giudici, infatti, la notificazione, eseguita senza l’intermediazione di un soggetto abilitato dalla Legge non ha valore.

La questione affrontata dalla Commissione Tributaria è molto controversa.

Il problema nasce in quanto l’articolo 26, primo periodo, del D.P.R. n. 602/73 prevede che: «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale».

Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».

Sulla base di questo secondo periodo, l’Agente della Riscossione (Equitalia) ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D’altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo periodo dell’articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”.

Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità, ossia direttamente da Equitalia deve ritenersi inesistente.

In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:

per gli atti di competenza dell’Agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo posta raccomandata a.r. di cui all’art.26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal Concessionario della Riscossione ex art.45 D.lgs.112/99 oppure messo comunale o agente della polizia municipale)[…]Conclusivamente questo giudicante ritiene che la omessa intermediazione di uno dei soggetti abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale) ad effettuare la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento, o di qualsiasi altro atto di competenza dell’Agente della Riscossione, configuri un’ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione che inficia, per assoluta nullità derivata, la cartella di pagamento, attesa la natura recettizia della stessa, con impossibilità, trattandosi di inesistenza, di configurare alcun tipo di sanatoria” (Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso sentenza n. 10 del 21 gennaio 2014);

Ed ancora, “è illegittima la cartella di pagamento notificata dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale se la notifica non è eseguita dai soggetti abilitati previsti dal comma 1 dell’art. 26 DPR 602/73. La mancata osservanza delle prescrizioni di legge sui soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento, rende la notifica inesistente e dovrà intendersi come semplice comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito” (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 51/02/2012 del 25/01/2012; sentenza n. 110 del 14/07/2010);

Ed anche,“L’art. 26 citato e l’art. 60 D.P.R. n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione. […] Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente” (Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sentenza n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010)

Ancora una volte la giurisprudenza conferma che l’invio diretto per posta della cartella da parte di Equitalia è un’operazione illegittima e dunque inesistente dal punto di vista giuridico. Una nullità derivante dall’inesistenza della notifica che può esser fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo (quale, a titolo esemplificativo, la cartella esattoriale).

Vi è, in conclusione, da sottolineare che parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l`agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall`agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all`ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica.

Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l`Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all`uopo abilitato, è comunque necessario che l`agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

In difetto di tali elementi l`atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell`atto impugnato.

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che sui crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

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