L’art. 1 co. 544 L. 228/2012 prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.

Se il debito da riscuotere è inferiore a 1.000 euro, Equitalia prima di iniziare l’esecuzione deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo; deve poi attendere il decorso del termine di 120 giorni per iniziare l’esecuzione.

Tale norma si applica alle procedure di riscossione coattiva intraprese dal 1° gennaio 2013.

A ricordarlo è, per fortuna, una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto (G.d.P. di Taranto, dott Martino Giacovelli, sent. n. 3111 del 7.10.2015).

Secondo il Giudice, il citato art. 1 comma 544 “non può non avere che una valenza di portata di carattere generale, in quanto la norma parla di “riscossione coattiva di debiti fino a mille euro” e si riferisce sia a concessionari, sia ad enti pubblici, in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza del debitore il dettaglio della pretesa di pagamento sia da parte dell’esattore, sia da parte dell’Ente Pubblico, consentendo allo stesso debitore di avanzare eventuali osservazioni sulla legittimità e giustezza dei calcoli, come per es. di sorte capitale, di calcolo di interessi, di sanzioni, di spese di procedimenti, ecc. Poiché la cartella esattoriale impugnata non risulta preceduta dalla comunicazione di che trattasi, obbligatoria già a partire dal 1° gennaio 2013, la stessa risulta emessa in violazione di legge, avendo aggravato di fatto la suddetta posizione debitoria dell’opponente. Di conseguenza illegittima deve essere dichiarata la procedura di riscossione azionata”.

Per questo motivo il giudice adito disponeva l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

In definitiva, se la cartella esattoriale impugnata non risulta preceduta dalla comunicazione preventiva, obbligatoria già a partire dal 1° gennaio 2013, la stessa si considera emessa in violazione di legge e quindi illegittima.

Prenota il tuo appuntamento o invia la tua richiesta di consulenza!

Contattaci
Invia