Capita spesso di dover rinunciare, all’ultimo momento, alla vacanza tanto agognata. In tali casi di disdetta del pacchetto turistico si incorre in penali o no?
A fronte di tale domanda, se il cliente rinuncia al viaggio, programmato e già pagato, per motivi, sopravvenuti, di salute propri o dei congiunti, le agenzie di viaggio devono rimborsare il prezzo del biglietto integralmente, anche se non è stata sottoscritta alcuna assicurazione per il rimborso in caso di annullamento della partenza.
A tal proposito è opinione comune che, se non si è stipulata alcuna assicurazione, l’agenzia di viaggio non debba rimborsare il viaggiatore. Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, tale convincimento è errato ma, ovviamente, le agenzie di viaggio ed i tour operators non lo specificano.
Infatti la normativa sul punto è chiara, e va in soccorso dell’imprudente consumatore, qualora naturalmente vi siano “fatti sopraggiunti, non imputabili” che gli impediscano di fruire del pacchetto.
Il D.Lgs. 23.5.2011 n. 79, cd “Codice del Turismo”, infatti, prevede espressamente che laddove il consumatore debba recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate debbano, senza eccezioni, essergli rimborsate.
Fatto imprevisto ed imprevedibile è ovviamente un avvenimento che si produce improvvisamente nella sfera di competenza del consumatore e che gli preclude la partenza: usualmente si tratta di un’improvvisa malattia, di un lutto o di un qualche evento sorto successivamente alla prenotazione del viaggio che non consente di partire.
Recentemente la giurisprudenza, Tribunale di Torino 03.10.2014, si è occupata del caso di una prenotazione di un viaggio di nozze che gli sposi sono stati costretti ad annullare due giorni prima della partenza a causa di un ricovero d’urgenza della madre della sposa. Il giudice ha riconosciuto che la grave ed improvvisa patologia che aveva colpito la madre della sposa era certamente qualificabile come “fatto sopraggiunto non imputabile”, e in conseguenza del quale accertava e dichiarava il diritto dei coniugi ad ottenere la restituzione dell’intero prezzo pagato senza l’applicazione di penali.
Dunque se la finalità di piacere, che è il motivo dell’acquisto del pacchetto di viaggio, non si può realizzare per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti, viene meno l’intero contratto ed entrambi i contraenti sono esonerati dalle rispettive obbligazioni, con conseguente diritto per il viaggiatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato. Infatti, in più occasioni la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package) la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.
Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).
Pertanto il viaggiatore può ottenere dal Tour Operator la restituzione totale del prezzo che aveva pagato per il pacchetto di viaggio, senza applicazione di alcuna penale.