In caso di difetto lieve riscontrabile in un auto nuova, l’art. 130 c. 10 del Codice del Consumo esclude la possibilità di esperire il rimedio della risoluzione del contratto, qualora non sia stato possibile o risulti eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione.

A tal fine, però, la Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2020, n. 10453 precisa come la norma non va interpretata nel senso di negare, in assoluto, l’actio redhibitoria in ipotesi di difetto di lieve entità. Viceversa, la risoluzione è liberamente esperibile da parte del consumatore, qualora la riparazione o la sostituzione siano praticabili.

La vicenda

Un uomo citava in giudizio la società da cui aveva acquistato la macchina, unitamente alla società importatrice della stessa, al fine di ottenere la risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento del danno. Il compratore lamentava il fatto che la vettura emettesse uno strano rumore al momento dell’avviamento, inoltre, si doleva del cattivo odore all’interno dell’abitacolo.

La norma

L’art. 130 Codice del Consumo è rubricato “diritti del consumatore” e si occupa dei diritti dell’acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati (art. 128 d. lgs. 206/2005), pertanto, l’acquisto di un’autovettura è soggetta al d. lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La disciplina consumeristica riguarda segnatamente la garanzia di conformità del bene e i rimedi esperibili dal contraente debole.

È previsto che sul venditore gravi l’obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all’uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria (art. 129 d. lgs. 206/2005).

Innanzitutto,

  • il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art. 130 c. 1 d. lgs. 206/2005).

Se il bene presenta dei difetti, ad esempio, se la vettura acquistata dal consumatore fa rumori strani ovvero non si avvia, cosa può fare l’acquirente per tutelarsi?

In linea generale, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto alternativamente (art. 130 c. 2 d. lgs. cit.):

  • al ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene (mediante la riparazione o la sostituzione),

  • alla riduzione del prezzo,

  • alla risoluzione del contratto.

In particolare, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei seguenti casi (art. 130 c. 7 d. lgs. cit.):

  • la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;

  • la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Infine, un difetto di conformità di lieve entità non dà diritto alla risoluzione del contratto se esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione:

  • non è stato possibile,

  • o è eccessivamente oneroso (art. 130 c. 10 d. lgs. cit.).

È ammessa la risoluzione in caso di difetto di lieve entità?

Secondo gli ermellini, nella citata sentenza, il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in caso di difetto di lieve entità, qualora la riparazione del bene sia stata possibile e non eccessivamente onerosa. Ne consegue che sia scorretta l’interpretazione della norma (art. 130 c. 10 d. lgs. cit.) che escluda sempre il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di vizi lievi. Il giudice di merito, nell’esercizio del suo discrezionale apprezzamento, ha ritenuto che la vettura non fosse conforme al contratto di vendita, in considerazione dell’affidabilità che un’automobile nuova, di un certo prezzo, deve garantire.

Infatti, la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 10453/2020 ha confermato quanto correttamente osservato dalla Corte di merito e dal giudice di secondo grado, quando “…. la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.”

Successivamente alla consegna del bene (nel caso di specie un’autovettura), il motorino di avviamento manifestava un anomalo rumore all’atto dell’accensione e seppur sostituito dal venditore, l’anomalia continuava a manifestarsi.

Pertanto, tale aspetto rendeva la vettura non conforme al contratto di vendita con riguardo all’affidabilità che deve garantire un’automobile del costo di oltre 20.000 euro, a prescindere dalla eventuale lieve entità del difetto e del pezzo sostituito.

Pertanto, con la risoluzione del contratto di vendita, il venditore deve restituire all’acquirente il pagamento ricevuto, oltre agli interessi legali.

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