La tua auto è difettosa, cosa fare? Come tutelarti se ti accorgi di un difetto di produzione dell’auto? In situazioni del genere non è raro osservare il rivenditore e la casa madre addossarsi la colpa in una lotta senza vincitori.

In questo articolo vi spiegheremo come comportarsi.

Difetto di produzione auto: la garanzia.

La garanzia auto è regolata dal D.Lgs. 206 del 6/9/2005, denominato Codice del Consumo, ma attenzione al doppio binario esistente: chi acquista un’auto come Consumatore ha i diritti sanciti dal Codice del Consumo, mentre chi acquista come figura professionale, cioè con la sua partita IVA esposta in fattura, continua a applicare il codice civile, ma solo se l’auto è stata acquistata per fini d’impresa.

La garanzia legale ha una validità di due anni per una macchina nuova e usata. Su quest’ultima, però, si applica la garanzia legale solo se acquistata da un professionista, non c’è garanzia se acquistata da un privato.

La legge prevede anche sull’usato due anni di garanzia, lasciando, però, alle parti la possibilità di ridurre la durata ad un anno. Il conto alla rovescia inizia dalla data di consegna.

Chi vende deve assicurare che l’auto sia conforme alla descrizione contenuta nel contratto di vendita. In questo modo l’automobilista ha ben chiaro cosa sta acquistando e il suo stato di utilizzo. Quindi nel caso di auto usate è giusto mettere al corrente l’acquirente dei chilometri percorsi, condizioni di anzianità della vettura o eventuali difetti. Una volta notato il difetto, l’automobilista ha l’obbligo di comunicare entro due mesi la difformità del bene acquistato.

Chi è responsabile del difetto?

Nella realtà quotidiana la concessionaria e la casa madre provano a scaricarsi a vicenda le colpe. In realtà, la giurisprudenza ed il Codice del Consumo sono molto chiari: la responsabilità è del venditore.

È lui l’unico responsabile di un freno rotto, di airbag che scoppiano senza preavviso e di altri difetti di conformità. Questa è la figura a cui devi rivolgerti per chiedere una riparazione o una sostituzione perché ha firmato il contratto di compravendita e non la casa madre. Di conseguenza è il rivenditore a dover pagare le spese. In altri termini, il Codice del Consumo impone al venditore, in caso di difetto di conformità, il “ripristino del bene”. Questo significa che deve occuparsi dell’eventuale riparazione.

Il ripristino del bene difettoso

Ricordiamo che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata:

•    Il primo obbligo è l’eliminazione del difetto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:

•    Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto; questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo.

•    Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il Venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km.

•    Risolvere il contratto, che significa restituire il veicolo e ottenere il rimborso di tutto quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo, immatricolazione e IPT, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento, quota non goduta dell’imposta di proprietà. Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal Venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento (D.Lgs. 141/2010) e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.

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