Che succede se l’automobile che hai acquistato da poco, ancora in garanzia , presenta dei difetti di costruzione? È tipico, in questi casi, il rimbalzo di responsabilità tra la concessionaria venditrice e la casa madre. Il venditore, in particolare, tende sempre a deviare le proprie responsabilità sostenendo che, per i difetti di fabbrica, l’auto debba essere rispedita al produttore e che compete a quest’ultimo la sostituzione o la riparazione. Invece non è vero. La giurisprudenza, così come il codice del consumo, consente al consumatore-acquirente di chiedere immediatamente e direttamente l’intervento del venditore, il quale resta responsabile in prima persona (salvo poi regolare i conti con la casa madre) per un freno rotto, un motore non funzionante, una perdita di olio, una cinghia difettosa, un airbag esploso all’improvviso, ecc.
In altri termini, l’acquirente, il cui bene presenti un difetto di conformità, deve rivolgersi per ottenerne la sostituzione o la riparazione al rivenditore; è quest’ultimo, infatti, l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti (proprio perché ha firmato il contratto di compravendita). E ciò a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva, come ad esempio il produttore. Per cui, se per esempio l’airbag dell’auto scoppia improvvisamente, senza alcuna ragione, il risarcimento e la messa a punto del mezzo spetta alla concessionaria rivenditrice, che non potrà scaricare la patata bollente sulla casa produttrice, ma, a proprie spese, dovrà riparare il mezzo e indennizzare eventuali danni procurati dallo scoppio (per esempio, nel caso di lesioni fisiche o di conseguente incidente stradale).
L’onere della prova
All’acquirente (creditore) spetta dimostrare solo il vizio riscontrato sul mezzo (vizio che renda la cosa non idonea all’uso alla quale è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore).
Il venditore (debitore), a sua volta, dovrà dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo prodotto dalla casa madre e quindi la regolarità del processo di fabbricazione del bene.
Se il venditore fornisce la suddetta prova, spetta poi all’acquirente dimostrare l’esistenza di un difetto intrinseco della cosa dipendente dal venditore (per esempio, l’auto è stata utilizzata dal personale, prima della vendita, in modo non corretto).
Fornita la prova del difetto sull’automobile, la concessionaria dovrà ove possibile, riparare il pezzo oppure provvedere all’immediata sostituzione del mezzo. Se neanche ciò fosse ipotizzabile, e quindi il mezzo è destinato a rimanere con il difetto di fabbrica, il cliente potrebbe alternativamente scegliere tra:
– la risoluzione del contratto (solo se il vizio è tale da rendere il bene inservibile)
– oppure una riduzione del prezzo d’acquisto sulla base della diminuzione del valore subìta (quando si tratta di vizi di minor importanza).
Vi è, infine, da ricordare che se il venditore effettua la riparazione per “cortesia” ciò implica il tacito riconoscimento dei vizi. Infatti, in tal caso, il suo comportamento è tale da rendere superfluo, per l’acquirente, la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denuncia entro i prescritti termini. Il riconoscimento della propria responsabilità e della presenza dei difetti dell’auto, da parte del venditore, può avvenire in qualsiasi modo, anche con un comportamento concludente come l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, senza necessità che a ciò si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi.
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