Sul danno da vacanza rovinata si sa sempre troppo poco. Il turista, infatti, ha spesso paura di perdersi in troppe pratiche burocratiche e sceglie di lasciar perdere non ottenendo il risarcimento (morale e materiale) che spesso gli spetta.
Non è affatto il caso di rinunciare a far valere i propri diritti, soprattutto se questi ultimi vengono lesi, come succede con una vacanza rovinata. Può accadere, infatti, che il tour operator a cui ci si era affidati non abbia rispettato le previsioni contrattuali inerenti alle prestazioni per cui si era impegnato.
Infatti, si può dire che la vacanza è rovinata quando qualcosa non si svolge secondo le previsioni della proposta contrattuale visionata e sottoscritta dal consumatore.
Se uno o più servizi del tour operator mancano in tutto o in parte, o se viene eseguito in modalità diverse rispetto a quanto previsto dall’offerta iniziale, il turista/consumatore può chiedere il risarcimento del danno. Il danno in questione può essere causato da disagi oppure anche dallo stress subìti in corso di viaggio. Proprio per questo motivo si parla di “danno da vacanza rovinata”. Il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto in fase di prenotazione, ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno.
Senza pretesa di esaustività, e a titolo esemplificativo, configurano il danno da vacanza rovinata: la mancata partenza dell’aereo e/o l’eccessivo ritardo nelle partenze stesse; lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli; la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e la mancanza degli altri servizi previsti in contratto; le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente; in generale i disservizi imputabili a negligenza dell’organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili.
Definito quale può essere il danno, bisogna aver chiaro l’interlocutore a cui indirizzare le lamentele. Al riguardo, va precisato che il tour operator è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori, guide turistiche), nei confronti dei quali potrà eventualmente rivalersi solo dopo aver risarcito il turista.
Il tour operator è in ogni caso responsabile dei terzi prestatori di servizi compresi nel programma di viaggio e secondo quanto previsto dall’iniziale offerta al turista. Facendo un esempio pratico: un viaggio organizzato prevede un’escursione in barca, che per un qualunque problema di responsabilità del vettore viene poi annullata.
Il turista potrà quindi chiedere il risarcimento del danno al tour operator, anche se il servizio era stato prestato da terzi (purché, ovviamente, era stato previsto nell’itinerario della vacanza).
L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e, dunque, soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.
Per chiedere un risarcimento bisogna attivarsi tempestivamente, anche nel corso dello stesso viaggio, per porre rimedio al danno subìto. Il reclamo può essere inoltrato entro 10 giorni dal rientro dalla vacanza nei confronti di un tour operator, 7 contro una compagnia aerea.
I motivi più frequenti del reclamo? “l’hotel tranquillo e romantico è in realtà un villaggio per famiglie tutt’altro che silenzioso; la casa vacanze sul mare prenotata da una famiglia con bambini è in realtà distante chilometri dalla spiaggia; le pulizie scarse o i sovrapprezzi dell’ultima ora
Prima di inoltrare formale reclamo bisogna esporre il problema sul posto, alla struttura alberghiera o all’organizzatore del viaggio, ed è sempre bene documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa (indispensabili per ottenere dal Giudice il risarcimento dei danni).
Il diritto al risarcimento, invece, decade dopo 1 anno dal rientro se si subiscono danni diversi da quelli alla persona, e dopo 3 anni per i danni alla persona. È necessario, quindi, agire entro questi termini.
Qualora, invece, il danno fosse dipeso dalla compagnia aerea, ricordiamo che in caso di perdita, danneggiamento, ritardo alla consegna del bagaglio registrato (cioè imbarcato) il consumatore ha diritto a un risarcimento del danno e, potrà sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del bagaglio; infine avrà 2 anni di tempo per rivolgersi al giudice.