Sono ormai note le offerte online proposte su una gamma di siti in continua evoluzione i cd “coupon” (pacchetti promozionali), ma in caso di problemi chi risponde del danno?
Un’interessante pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, la sentenza n° 28288 del 04/08/2015, ha statuito che nel caso di vacanza acquistata a mezzo dei famosi coupon venduti online, di cui non si sia potuto usufruire a causa della impossibilità dell’overbooking della struttura ricettiva, vi è la possibilità di agire giudizialmente direttamente nei confronti della società che vende i coupon per ottenere il rimborso del valore dei coupon, nonché per il risarcimento del danno.
Infatti, il predetto Giudicante ha condannato in seguito ad un inadempimento posto in essere da una nota Società emittente di coupon, non solo al mero rimborso del “coupon” non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata), ma anche al risarcimento del danno per la vacanza rovinata.
Nello specifico, il Giudice ha statuito che la società che si occupa di vendere i coupon è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni presenti sulle brochure, prima di vendere tali pacchetti ai consumatori.
Risulta pertanto evidente come la Giurisprudenza di merito equipari la società che vende i coupon che comprendono delle vacanze ad una agenzia viaggi (online), configurando in capo ad essa una responsabilità nel caso in cui il servizio venduto non ripaghi le aspettative degli acquirenti, responsabilità che, si ribadisce, non comprende solamente l’obbligo di rimborsare la somma spessa ma che comporta anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
Detta sentenza si pone in linea con un’altra pronuncia del Giudice di Pace di Taranto dell’11 maggio 2015 ove il Giudice aveva statuito la vessatorietà della clausola con la quale la società che vende coupon online imponga al consumatore di rivolgersi in caso di inadempimento solamente nei confronti del commerciante.
Con le predette sentenze, la Giurisprudenza di merito ha quindi statuito che il soggetto che vende coupon è tenuto a verificare, esattamente come un intermediario non virtuale, la bontà dei beni o dei servizi venduti, rendendosi responsabile in caso di inadempimento del commerciante.
Inoltre, il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto che l’istante ha subito un pregiudizio sostanziatosi nel disagio e nell’afflizione di non aver potuto godere delle vacanze come occasione di piacere, di svago o riposo, oltre ai sofferti disagi psicologici; per di più, il gradevole svolgimento della vacanza, si qualifica come un valore degno di tutela e pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo.
Inoltre, tale danno, viene qualificato dal Giudice di Pace di Napoli quale danno morale, giusta interpretazione dell’art.5 della Direttiva n.90/3I4/CEE, data dalla Corte di Giustizia con Sentenza n.168 del 12.3.2002: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.
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