Come noto, il Decreto legge n. 18 del 17.03.2020, il Cd “Cura Italia” fra le disposizioni ha previsto la sospensione delle procedure esecutive di sfratto.

Nel dettaglio, all’Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17.03.2020 n. 18  c’è scritto al comma 6: “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.
Pertanto fino a fine giugno non si potrà provvedere ad eseguire lo sfratto con maggiore quiete dei cittadini che per difficoltà non sono riuscite a pagare i canoni di locazione.

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