Coronavirus: a partire dal 26 marzo 2020 il nuovo decreto legge 19 del 25 marzo punisce l’inosservanza delle norme sugli spostamenti con una sanzione amministrativa tra i 400 euro ed i 3.000 (aumentata fino ad un terzo se commessa con un veicolo, raddoppiata in caso di recidiva). Peccato, però, che il suddetto decreto all’art. 4 comma 3 disponga che “si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta”. Di particolare interesse il comma 1 dell’art. 202 appena citato in quanto si prevede che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e’ ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Sicché tirando le fila di queste disposizioni chi salda la multa entro 60 giorni dalla notifica paga soltanto il minimo, ulteriormente scontato del 30% se paga entro 5 giorni. Dunque paga solo 280 euro!