Vediamo le modifiche alle sanzioni per le violazioni delle misure di cotenimento del contagio da Coronavirus.
In data 24 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri, approvava un nuovo decreto legge diretto all’introduzione di ulteriori misure tese al contenimento del contagio da Covid-19. Per quello che, nello specifico interessa, si evidenzia come, da un punto di vista sanzionatorio, la precedente decisione di contestare la fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 650 c.p. viene, adesso, sostituita con l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro.
Cambia, in questo modo, non solo il quadro normativo di riferimento ma anche il comportamento del trasgressore al quale verosimilmente verrà notificato un modello di pagamento ed avrà a disposizione i termini per impugnare la sanzione.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
Qualora, dunque il comportamento venga ritenuto connotato da rilievi penalisticamente rilevanti verrà contestata la fattispecie in oggetto inserita tra i delitti colposi contro la salute pubblica. In questo caso, dunque, seguirà una denuncia per un ipotesi di reato ben più grave di quella originariamente prevista , art. 650 c.p., che dovrà naturalmente essere provata in sede dibattimentale.
In ultimo si segnala che nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.