Nessuna convalida al contratto di locazione non registrato.
Qualora il proprietario non registra il contratto di locazione, l’inquilino ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione di tutti i canoni versati dal primo all’ultimo giorno in cui ha vissuto nell’immobile, anche se ha lasciato l’appartamento.
A stabilirlo è stata una recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione, la numero 25503 depositata il 13 dicembre 2016, che ha, infatti, stabilito che in caso di contratto di locazione non registrato, l’affitto non è dovuto e il corrispettivo eventualmente pagato costituisce un indebito oggettivo dal momento che il contratto può essere nullo.
Il conduttore non deve pagare l’affitto: il negozio concluso, infatti, è nullo.
I giudici della Cassazione si sono ancorati al dato letterale dell’articolo 1, comma 346, della legge numero 311/2004 che stabilisce chiaramente che “i contratti di locazione (…) sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Se la chiara lettera della norma non bastasse, peraltro, per i giudici non si può non tener conto del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 420 del 5 dicembre 2007, ha affermato che la norme in esame ha elevato “la norma tributaria a rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”.
In definitiva, il proprietario è tenuto, quindi, a restituire al conduttore i tutti i soldi percepiti a titolo di canone di affitto compresa la caparra versata più gli interessi.
Se il contratto di affitto è solo “parzialmente in nero”, tutti gli importi del canone versati in più rispetto a quelle contemplati nel contratto si considerano “in nero” e, quindi, non dovuti.
In tali casi l’inquilino può interrompere il pagamento o può chiedere fino a 6 mesi prima della scadenza dell’affitto, la restituzione delle somme illegittimamente versate senza che il proprietario gli possa opporre alcunché.