Nella realtà dei fatti un consuntivo condominiale può essere viziato per i motivi più disparati.
Ma cosa accade se solo a seguito di una successiva assemblea condominiale, ci si accorge che il consuntivo, già votato, contiene degli errori nella ripartizione? Impugnando la seconda assemblea è possibile annullare l’approvazione del consuntivo condominiale già avvenuta, magari, mesi orsono?
Ebbene vediamo, a tal fine, la recente ordinanza della Cassazione n. 36597 del 14 dicembre 2022.
Secondo la Corte di Cassazione il titolo per pretendere ed ottenere, anche per via giudiziale, il pagamento delle quote condominiali è il consuntivo approvato dall’assemblea.
Una volta in possesso del relativo verbale, l’ente può recuperare l’arretrato dal moroso tramite procedimento per ingiunzione o in un giudizio a cognizione piena “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672)”.
Il giudice, acquisito il verbale in cui è stato approvato il consuntivo contenente il credito condominiale, se non c’è ragione per negarne l’efficacia, deve concludere per la fondatezza del diritto “Il giudice deve quindi negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. 24 marzo 2017, n. 7741)”.
Ebbene per la decisione in commento, la delibera con la quale si sanano dei vizi, di altra natura, che hanno inficiato di validità l’assemblea in cui è stato approvato il bilancio, è una mera rinnovazione della votazione precedente, con effetto retroattivo.
Ragion per cui, non viene ridiscusso o rimesso in discussione il consuntivo condominiale già approvato “ad avviso della Corte, detta delibera, avendo identico contenuto della precedente (ossia di approvazione del consuntivo ed anche del riparto nonostante l’omessa indicazione di quest’ultimo per evidente errore materiale) integra una mera rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma, 8, ferma la rimozione della iniziale causa di invalidità relativa alla omessa convocazione della condomina…”
Per contestare, quindi, un bilancio contenente degli errori di ripartizione, come sindacato nel caso in commento, bisogna attivarsi tempestivamente. Non è possibile, perciò, riaprire i termini per l’impugnazione di cui all’art. 1137 cod. civ., sfruttando una successiva assemblea, meramente riproduttiva della precedente, ma sanante un vizio come quello dell’omessa convocazione di un avente diritto “con la conseguenza che i crediti indicati nel riparto dell’esercizio 2007-2008 e approvati nella delibera 15/10/2008 avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione da parte dell’ […] nei termini decorrenti da tale delibera”.