Cominciamo dicendo che per voice ordering si intende l’acquisizione del consenso attraverso la registrazione della chiamata telefonica e dell’approvazione a voce delle condizioni contrattuali, spesso attivati con inganno a danno di consumatori ignari e non seguiti dalla regolare documentazione cartacea.
Queste tecniche commerciali aggressive sono sempre piu’ utilizzate dalle compagnie elettriche, telefoniche e del gas.
In una recente pronuncia (Giudice di pace di Barletta sent. 334/2014), la magistratura si schiera a favore di tutti i consumatori che, in questi anni, hanno subìto l’attivazione di un contratto telefonico senza però ricevere, successivamente, il necessario modello scritto da sottoscrivere. Una tecnica dietro la quale, molto spesso, si nasconde una non corretta informazione sui servizi attivati.
La stipula di un contratto “voice ordering” è considerata valida solo se, immediatamente dopo, al consumatore viene spedita una copia cartacea del contratto, da sottoscrivere e rispedire alla compagnia.
Pertanto, mancando la prova di tale documento scritto, la società erogatrice del servizio non può pretendere, dal consumatore, alcun pagamento, né tantomeno può procedere – in caso di persistente morosità – al distacco dell’utenza.
Ebbene, nella citata pronuncia, il magistrato onorario ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale all’utente che, dopo aver parlato con l’operatore telefonico del call center e aver con questi sottoscritto oralmente un contratto per l’attivazione dell’utenza “luce” (attraverso la registrazione vocale del consenso), non ha però ricevuto successivamente, a casa, il modello stampato da firmare di proprio pugno.
Il danno, secondo il giudice, sta nel fatto che il consumatore, che si sia opposto di pagare la bolletta per il servizio mai richiesto, potrebbe vedersi staccata la corrente, con tutte le conseguenze in termini di stress che ne derivano.
Infatti, in base all’art. 1565 cod. civ., la sospensione della somministrazione di energia elettrica è consentita quando c’è l’inadempimento da parte dell’utente solo dopo la concessione di un congruo termine di preavviso. Se manca anche la contestazione di morosità da parte del gestore – notificata in modo valido e tempestivo con raccomandata a.r. – scatta la responsabilità extracontrattuale e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa.

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