Il mese di gennaio 2017 rappresenta una tappa importante per tutte le controversie di luce e gas. A partire da tale data per le controversie che nascono sulle bollette di luce e gas i cittadini dovranno ricorrere prima di tutto alla conciliazione.
Entra in vigore, infatti, il c.d. Tico (Testo Integrato Conciliazione), approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas.
Lo studio, forte dell’esperienza maturata nel settore, già con un precedente articolo aveva pubblicato tutti i vantaggi della procedura.
Ora analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo tentativo obbligatorio di conciliazione.
Quando è obbligatorio?
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è obbligatorio per le controversie tra:
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Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione;
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Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione non si applica alle controversie:
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attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
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per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
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promosse ai sensi degli articoli 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), 139 e 140 (azione tramite associazione di consumatori) 140 bis (class action) del Codice del consumo.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l’accordo.
Punto importante da sottolineare è che Gli Operatori o Gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti dal Cliente o Utente finale, salvi i casi inammissibilità che comportano l’archiviazione della domanda.
Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione. Tale termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti avanzata entro i termini, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti.
Esito della conciliazione.
1) Se la conciliazione ha esito positivo:
Il Conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e l’accordo raggiunto con il relativo contenuto.
Il verbale di conciliazione, anche a seguito di accettazione della proposta del Conciliatore, costituisce titolo esecutivo.
2) Se la conciliazione non ha esito positivo:
Il Conciliatore redige un verbale nel quale indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Se la parte che ha attivato la procedura non compare al primo incontro, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è archiviata.
Se la controparte non compare al primo incontro, il Conciliatore dà atto nel verbale dell’esito negativo della procedura.
L’assenza dell’Operatore o Gestore che è tenuto ad aderire alla procedura è comunicata dal Responsabile del Servizio all’Autorità per i seguiti di competenza.
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