Chi deve farsi carico delle spese di manutenzione dei balconi in condominio? È una delle domande più frequenti in ambito condominiale, spesso all’origine di conflitti tra proprietari. La recente decisione n. 1913/2025 della Corte d’Appello di Venezia ha riaffermato un concetto chiave in materia condominiale: i costi relativi ai balconi che incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio devono essere ripartiti tra tutti i condòmini, proporzionalmente ai millesimi di proprietà.
Il caso: delibera condominiale e impugnazione
La vicenda riguarda una delibera condominiale con cui un’assemblea aveva deciso di ripartire i costi per lavori di manutenzione sui balconi aggettanti tra tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà, anziché addebitare le spese ai soli proprietari dei balconi interessati.
Uno dei condomini ha impugnato la delibera, sostenendo che i balconi in questione si trovavano nella parte interna dell’edificio e non partecipavano all’estetica della facciata principale, motivo per cui i relativi oneri dovevano essere considerati di competenza esclusiva.
La decisione della Corte: nozione estesa di facciata
La Corte ha respinto l’appello, confermando quanto deciso in primo grado. I giudici hanno precisato che:
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La facciata include tutte le superfici esterne visibili, non solo quella anteriore dell’edificio.
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Con la riforma introdotta dalla legge n. 220 del 2012, le facciate degli edifici sono state espressamente incluse tra i beni di uso comune indicati all’articolo 1117 del Codice Civile
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Gli elementi esterni dei balconi – come frontalini e sottobalconi – sono parte integrante della facciata se visibili e con funzione estetica, e quindi soggetti a riparto millesimale.
La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento costante della Cassazione, secondo cui i balconi aggettanti sono in parte di proprietà esclusiva (es. pavimento), ma i loro elementi decorativi esterni appartengono alla collettività condominiale se influenzano il decoro architettonico complessivo.
Implicazioni pratiche per amministratori e condòmini
Alla luce di questa pronuncia, si conferma la necessità di valutare attentamente la visibilità e la funzione decorativa degli elementi coinvolti prima di ripartire le spese:
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Se l’elemento è visibile dall’esterno e incide sul decoro → spesa a carico del condominio (riparto millesimale).
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Se l’elemento è interno o privato → spesa a carico del proprietario esclusivo.
Conclusioni
Con la sentenza n. 1913/2025, la Corte d’Appello di Venezia fornisce un ulteriore chiarimento sul tema delle spese balconi condominio, confermando che l’aspetto estetico dell’edificio prevale sulla mera collocazione geografica degli elementi. La corretta interpretazione della nozione di facciata e la distinzione tra elementi comuni e privati diventano centrali per evitare impugnazioni e contenziosi.