cessione crediti in blocco legittimazione bancaNegli ultimi anni si è intensificato il contenzioso relativo ai decreti ingiuntivi ottenuti da società cessionarie di crediti bancari. L’elemento centrale di tale contenzioso ruota attorno alla legittimazione attiva del cessionario e all’onere della prova nei giudizi di opposizione, soprattutto quando si tratta di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB. Le recenti decisioni dei Tribunali di Foggia, Marsala e Lucca, tutte emesse tra fine 2024 e metà 2025, offrono spunti rilevanti e orientamenti utili per professionisti e utenti coinvolti in simili vertenze.


Cessione in blocco: quando il cessionario è legittimato ad agire?

L’art. 58 del Testo Unico Bancario consente agli enti creditizi di cedere in blocco rapporti giuridici omogenei, con semplice pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. E’ bene precisare che, se il debitore contesta l’esistenza del credito ceduto o ne contesta la riferibilità a se stesso, il cessionario deve fornire la prova piena dell’avvenuta traslazione di quello specifico credito.

Il principio ribadito: pubblicazione in G.U. e prova della cessione

Come affermato nella sentenza n. 325/2025 del Tribunale di Lucca, la sola pubblicazione in G.U. non basta a dimostrare la titolarità del credito, se l’opponente ne contesta l’inclusione nella cessione. In assenza della produzione integrale del contratto di cessione e della lista dettagliata dei crediti ceduti, il diritto azionato è considerato non provato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Il criterio della sufficienza indiziaria (ma non sempre è sufficiente)

Con l’ordinanza del Tribunale di Marsala del 13/12/2024, è stato sospeso l’effetto esecutivo del precetto per mancata produzione del contratto di cessione. Il giudice ha ribadito che l’avviso in G.U. ha valore di notifica ex art. 1264 c.c., e non costituisce da solo la prova dell’avvenuta cessione. Solo quando le caratteristiche del credito sono descritte in modo univoco e puntuale si può valutare l’inclusione come provata.

L’eccezione: quando il cessionario supera l’onere probatorio

Di diverso avviso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 956/2025: in tale statuizione la cessionaria ha dimostrato la titolarità del credito e, quindi, di essere subentrata nel rapporto attraverso la produzione del contratto di apertura di credito, dell’atto di cessione e dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB. L’avviso in G.U. conteneva inoltre sufficienti riferimenti identificativi, idonei a ricondurre con certezza il credito alla massa ceduta.


Conclusione: la prova della cessione non è un automatismo

Le tre decisioni analizzate confermano un principio chiaro: l’onere della prova della cessione grava sulla parte che agisce in giudizio. Quando il debitore si oppone, è compito del cessionario dimostrare non solo l’esistenza della cessione, ma anche l’inclusione del credito specifico in essa. La pubblicazione in G.U. può essere un indizio, ma non può sostituire documenti contrattuali chiari e dettagliati.

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